Previdenza

Cassa ordinaria e Fis: domande separate per unità produttiva

di Enzo De Fusco

Scatta la fase operativa di richiesta della cassa integrazione Covid-19. Il via libera per le domande di Cigo e Fis con causale «Covid-19 Nazionale» è arrivato con il messaggio 1321 del 23 marzo.

Le domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Fis sono presenti sul sito Inps (www.inps.it) accedendo all’area «servizi per consulenti e aziende», opzione «Cig e fondi di solidarietà».

I dati da inserire

Il primo dato da inserire è la causale «Covid -19 nazionale». Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, tranne l’elenco dei lavoratori beneficiari. Per la domanda della cassa integrazione in deroga bisognerà fare riferimento ai format previsti da ciascuna Regione in relazione alle unità produttive che vi si trovano.

Tuttavia, per le aziende che sono presenti in almeno cinque regioni, la domanda potrà essere presentata direttamente al ministero del Lavoro, con modalità da stabilire.

In generale le domande di Cigo, di assegno ordinario e di Cig in deroga possono essere presentate per una durata massima di nove settimane, scegliendo liberamente il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

La durata delle nove settimane va riferita al singolo lavoratore e non all’azienda e quindi, ove necessario, vanno effettuate ulteriori domande per completare il periodo delle nove settimane per tutti i lavoratori coinvolti.

Con riferimento alla Cigo e all’assegno ordinario Fis, nella sezione specifica dovrà essere compilata una domanda per ciascuna unità produttiva. Questo significa che se l’azienda, ad esempio, ha 10 unità produttive, sarà necessario compilare 10 distinte domande.

Questa modalità si è resa necessaria poiché utilizza lo stesso sistema informatico delle “ordinarie” domande di cassa integrazione, che presuppongono la verifica del contatore dei 24-36 mesi per ciascuna unità produttiva.

All’interno di ciascuna unità produttiva il software richiede la compilazione di una domanda per la generalità dei rapporti di lavoro (part-time, full-time, tempo determinato e così via), e una per gli apprendisti. È comunque possibile, tuttavia, cumulare per ciascuna unità produttiva le ore di tutti i rapporti di lavoro, fornendo un dato medio. Lo schema di domanda della cassa integrazione in deroga non dovrebbe avere invece il vincolo del dettaglio delle unità produttive e quindi è auspicabile che con una sola domanda si possano indicare tutte le unità produttive della Regione.

Aziende multilocalizzate

Le aziende che si trovano in una pluralità di regioni (almeno cinque) potranno presentare la domanda di Cig in deroga direttamente al ministero del Lavoro. Lo ha stabilito il decreto interministeriale firmato il 24 marzo, che ha ripartito le somme stanziate tra le singole Regioni. Si tratta, ad esempio, delle aziende della grande distribuzione organizzata e delle agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti, e delle imprese del trasporto aereo.

Su questo punto saranno necessarie istruzioni, per stabilire le modalità di presentazione e le informazioni necessarie che ragionevolmente potrà adottare lo schema della cassa integrazione straordinaria.

Le nove settimane di cassa Covid-19 non saranno inserite nel computo del biennio mobile, né del quinquennio mobile previsti dal Dlgs 148/2015. Il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile. Per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa: è necessario che risultino in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività che ricadono nel periodo neutralizzato, il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del messaggio Hermes 1321 del 23 marzo 2020. Infine non è dovuto il contributo addizionale del 9, 12 o 15 per cento. I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario possono ripresentare la domanda di Cigo o di assegno ordinario con la causale «Covid-19 nazionale».

Le regole della domanda per ogni prestazione

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