Previdenza

L’assegno del Fis esclude quelli per il nucleo familiare

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I lavoratori che fruiscono dell'intervento del Fondo di integrazione salariale (Fis) a ristoro della perdita di retribuzione per i periodi di sospensione dell'attività derivati dall'emergenza Covid-19, non possono contare sull'assegno per il nucleo familiare (Anf). Lo ha ribadito l'Inps nella circolare 47/2020, che segue un precedente orientamento.
L'esclusione dell'Anf durante il periodo di percezione degli assegni (ordinario e di solidarietà) erogati dal Fis è stata, infatti, affermata dall'istituto di previdenza già nella circolare 130/2017. Ricordiamo che la stessa cosa non avviene quando i lavoratori percepiscono la Cig o la cassa in deroga che, invece, ricorrendone i presupposti, garantiscono anche gli Anf a corredo della prestazione.

La particolare critica situazione che sta affliggendo il paese fa inevitabilmente emergere questa differenza in maniera ancor più significativa rispetto al passato. Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali per la nuova causale integrabile Covid-19 porta con sé questa evidente discrasia che, di fatto, tratta i lavoratori in maniera differente, penalizzando una quota di soggetti che, insieme alla retribuzione, ricevono mensilmente anche l'Anf.

Va sottolineato che l'individuazione dell'ammortizzatore sociale di riferimento non deriva da una scelta del datore di lavoro ma consegue all'applicazione delle norme in materia. C'è chi può contare sulla Cigo, chi sulla Cigs; vi è poi un bacino di aziende operanti in settori in cui sono costituiti i fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi. Per i datori di lavoro che, in relazione al settore di appartenenza e/o alle dimensioni aziendali, restano fuori da tali ambiti di intervento, è stato previsto il Fis. Per tutti gli altri, che comunque sarebbero rimasti non tutelati, il Dl 18/2020 prevede il possibile intervento della Cigd (cassa in deroga).

Il decreto interministeriale 94343/2016, di regolamentazione del Fis, non ha ricompreso esplicitamente l'Anf a corredo delle prestazioni erogate dal Fondo, pur affermando (articolo 7, comma 9) l'applicabilità all'assegno ordinario della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Di segno opposto, invece, la disciplina prevista per la Cigo e per la Cigs. L'articolo 3, comma 9, del Dlgs 148/2015 espressamente prevede che «ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare».

Concetto ribadito nello stesso decreto nella successiva parte in cui si disciplina il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps (si vedano i commi 4 e 5 dell'articolo 7). Riguardo alla cassa in deroga, l'ammissibilità all'erogazione dell'Anf è già riconosciuta e, peraltro, ribadita nel Dl 18/2020 che, al comma 1, dell'articolo 22, dispone che ai lavoratori - percettori della Cigd - venga riconosciuta «la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori». Questi ultimi includono l'Anf.

Oggi, rispetto al passato, in determinate situazioni, l'Anf può assumere valori ragguardevoli. A titolo di esempio, per una famiglia composta da 4 persone, in cui lavora solo un soggetto, con livello reddituale intorno ai 20.000 euro annui, l'assegno mensile è di circa 208 euro che aumentano a circa 326 euro in presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto inabile.

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