Previdenza

Niente Cig per il lavoratore distaccato all’estero

di Marco Strafile


In base al decreto 19, comma 8, del Dl cura Italia, per accedere alla cassa integrazione ordinaria il lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Nel caso di aziende (soprattutto in quelle che appartengono a gruppi) che accedono alla Cig e che utilizzano personale distaccato da altre imprese, si potrebbe porre il dubbio riguardante la possibilità di estendere le integrazioni salariali ai lavoratori distaccati.

Il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate sembrerebbe far propendere per una risposta negativa, nel senso di consentire l'accesso a tale ammortizzatore solo a quei lavoratori che risultino formalmente assunti dall'impresa richiedente.

Tale lettura è peraltro conforme ai chiarimenti forniti dall'Inps con il messaggio 3777/2019, secondo cui «l'integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l'unità produttiva per la quale viene chiesta l'integrazione stessa. Pertanto se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l'unità produttiva per la quale l'azienda distaccante ha presentato l'istanza di Cigo ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale».

Una conclusione rafforzata anche dalla considerazione, prosegue l'Istituto, che «l'azienda distaccataria frequentemente rimborsa all'azienda distaccante, in via pattizia, gli oneri relativi al trattamento economico del lavoratore posto in distacco, per cui se l'integrazione salariale venisse riconosciuta anche a quest'ultimo, l'azienda distaccante fruirebbe, per quello stesso lavoratore, sia dell'intervento di cassa che del rimborso degli emolumenti erogati».

Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso di lavoratore distaccato presso un'azienda che ha richiesto il trattamento di integrazione salariale: in linea con la circolare Inps 41/2006, infatti, si conferma la non spettanza delle prestazioni di sostegno, rimanendo, i distaccati, dipendenti dell'azienda di origine.

I principi enunciati dall'Inps con il messaggio 3777, qualora applicabili alle ipotesi riguardanti aziende italiane che hanno nel proprio organico dipendenti distaccati da aziende estere, dovrebbero precludere a tali lavoratori l'accesso alla Cig, mentre potrebbero accedervi i dipendenti distaccati all'estero da imprese italiane (qualora la sospensione delle attività dovesse riguardare anche la società distaccataria).

Il quadro interpretativo sopra richiamato, impostato secondo una prospettiva domestica, potrebbe complicarsi (e per questo sarebbe auspicabile un chiarimento al riguardo) se dovesse tenere in considerazione anche le possibili interazioni connesse con l'esistenza, o meno, di accordi di sicurezza sociale siglati dall'Italia con altri Stati e con le disposizioni del Dlgs 136/2016 riguardanti la parità di trattamento dei distaccati dall'estero nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale.

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