Previdenza

Cigo, Fis e Cigd estesi agli ultimi assunti

di M.Pri.

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga estesa agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo. Lo prevede la bozza del decreto liquidità che interviene modificando gli articoli 17 e 22 del decreto legge 18/2020. Quest'ultimo ha introdotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria o all’assegno ordinario del Fis con causale emergenza Covid-19 per un massimo di nove settimane a partire dal 23 febbraio. Tuttavia l’accesso è stato previsto per i lavoratori che risultavano alla dipendenza delle aziende interessate al 23 febbraio.

Situazione analoga si è realizzata per la cassa integrazione in deroga sempre per Covid-19 disciplinata dall’articolo 22 del Dl cura Italia.

Per i lavoratori assunti successivamente non era stato previsto un ammortizzatore specifico ed era stata ipotizzata la possibilità di accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito. Ora il decreto liquidità aggiunge al Dl 18 la precisazione che Cigo, Fis e Cigd intervengono anche per gli assunti dal 24 febbraio al 17 marzo.

Inoltre, per quanto riguarda la cassa in deroga, viene stabilito che le domande da inviare alle Regioni o alle Province autonome sono esenti dall’imposta di bollo. Può sembrare una banalità, ma alcuni accordi regionali richiedono espressamente il rispetto della normativa in materia, complicando ulteriormente gli adempimenti a carico del datore di lavoro o dell’intermediario.

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