Previdenza

Congedi di maternità e parentali, sufficiente un mese di contributi

di M.Pri.

Gli iscritti alla gestione separata Inps possono accedere all’indennità di maternità, paternità e del congedo parentale con un solo mese di contribuzione ad aliquota piena accreditato nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile. Con la circolare 71/2020 l’istituto di previdenza ha recepito la variazione del requisito contributivo introdotta dal decreto legge 101 del settembre 2019. In precedenza, per ottenere l’indennità erano necessari tre mesi di contributi accreditati nell’arco di un anno.

Le nuove regole si applicano con effetto dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto 101. Di conseguenza, l’istituto di previdenza afferma che per i congedi parentali fruiti, anche solo parzialmente, dopo tale data, è sufficiente un solo mese di contribuzione nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, mentre per quelli precedenti sono necessari 3 mesi di contributi.

L’adeguamento dell’Inps alle regole introdotte nel 2019 non impatta sui congedi parentali “straordinari” introdotti con decreto legge 18/2020 per far fronte all’emergenza Covid-19. Infatti nella circolare 45/2020 si legge che per utilizzarli non è richiesto il minimo contributivo.

La riduzione da tre mesi a uno riguarda anche l’indennità di maternità o paternità, per la quale vale lo stesso criterio dei congedi: è sufficiente un mese di contribuzione per i periodi che si collocano anche parzialmente dal 5 settembre in poi.

Le indennità valgono sia per l’arrivo in famiglia di un figlio conseguente a parto che per adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale. La circolare, però, non indica come si devono comportare gli iscritti alla gestione separata che dallo scorso mese di settembre a oggi non hanno presentato la domanda perché senza il requisito minimo dei tre mesi o che magari hanno ricevuto un diniego dall’istituto di previdenza.

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