Previdenza

Anticipo Tfr e Tfs operativo non prima di luglio

di Matteo Prioschi


Nonostante sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che regola il prestito per l'anticipo del Tfr/Tfr dei dipendenti pubblici, l'attivazione di questo strumento non è immediata e anche i tempi di utilizzo potrebbero non essere particolarmente rapidi.

Per questi lavoratori il trattamento di fine servizio o rapporto viene pagato 24 mesi dopo l'accesso a pensione, che si riducono a 12 se la cessazione dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o servizio o collocamento a riposo d'ufficio. Per importi lordi fino a 50mila euro l'erogazione avviene in soluzione unica, se la somma è oltre 50mila e fino a 100mila in due rate, e in tre rate per importi maggiori. A fronte del pensionamento con quota 100, il differimento si calcola comunque a partire dalla data del pensionamento ordinario. Di conseguenza il Tfs può essere erogato anche sei anni dopo che si lascia il lavoro.

L'articolo 23 del decreto legge 4/2019 entrato in vigore all'inizio dell'anno scorso, ha introdotto la possibilità di ottenere il Tfr/Tfs al momento del pensionamento, tramite un prestito a tasso regolato, per un importo massimo di 45mila euro. L'attuazione di questa previsione normativa, che avrebbe dovuto concludersi in 60 giorni, ha richiesto quasi un anno e mezzo, dato che il Dpcm 22 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno. Inoltre entrerà in vigore il 30 giugno e a partire da tale data Inps e gli altri soggetti erogatori del Tfr/Tfs hanno tempo trenta giorni per adeguarsi. Quindi si potrebbe arrivare alla fine di luglio.

La procedura, descritta nel Dpcm, prevede che il lavoratore presenti domanda di certificazione del diritto all'anticipo all'Inps o all'eventuale altro soggetto che eroga il trattamento. Quest'ultimo ha 90 giorni di tempo per certificare o meno il diritto all'anticipo e l'importo. Successivamente occorre fare la richiesta vera e propria di finanziamento alla banca o all'intermediario che aderisce all'accordo quadro. Se ci sono tutti i requisiti, la banca accetta la domanda ma previa verifica, da parte dell'ente erogatore, delle condizioni necessarie e del blocco del Tfr/Tfs al fine di evitare che venga usato per altre operazioni. Se anche questa verifica ha esito positivo, il contratto di anticipo si perfeziona senza ulteriori condizioni ed entro 15 giorni l'importo viene versato sul conto corrente del richiedente.

La proposta di cessione può non andare a buon fine se in base alle verifiche l'importo cedibile è diverso da quello richiesto e, in tal caso, si può presentare una nuova domanda in linea con quanto contenuto nella certificazione. Inoltre l'anticipo non può essere concesso se il lavoratore compare nei registri dei cattivi pagatori o se il Tfr/Tfs, anche parzialmente, spetta al coniuge separato o divorziato.

L'importo erogato può essere estinto in anticipo, anche parzialmente. Occorre presentare una domanda alla banca ed entro quindici giorni quest'ultima deve indicare l'importo, comprensivo di interessi da restituire, maggiorato di un indennizzo per l'istituto di credito secondo quanto indicato nell'accordo quadro.

Il Dpcm

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