Previdenza

Pensione fino a 651,51 euro mensili per gli invalidi civili totali over 18

di Fabio Venanzi

Gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto all’elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro mensili. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 152/2020 del 23 giugno vengono recepiti nel decreto Agosto.

La Consulta ha ritenuto incostituzionale la norma secondo cui gli inabili al lavoro di età compresa tra i 18 e i 65 anni percepivano 286,81 euro lordi mensili e stabilito il diritto a ricevere il “vecchio milione di lire” che, per effetto dell'adeguamento all’inflazione, dagli originari 516,46 euro è giunto a 651,51 euro lordi mensili. Tale importo subisce riduzioni all’aumentare del reddito del percipiente, venendo comunque garantito nella misura di 286,81 euro per redditi compresi tra 8.469,63 euro e 16.982,49 euro annui.

Finora, nei confronti degli invalidi civili totali, l’aumento dell’assegno a 651 euro scattava al raggiungimento del 60esimo anno di età, in relazione ai redditi del pensionato (e del coniuge, se presente).

In sede di conversione del Dl 34/2020 (Rilancio) con l’articolo 89 bis, gli effetti della sentenza erano stati recepiti nel nostro ordinamento a decorrere dal 19 luglio 2020, prevedendo che l’aumento spettasse indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età. In questo modo, però, venivano inclusi anche i minorenni. La sentenza, invece, ha stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 38, comma 4,della legge 448/2001 nella parte in cui dispone che l’elevazione al milione, sia concessa «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il decreto agosto abroga l’articolo 89 bis del decreto rilancio e modifica l’articolo 38 della legge 448/2001, così da prevedere che l’elevazione dell’importo dell’assegno operi a età superiori a 18 anni.

Le modifiche, per espressa previsione normativa, avranno effetto retroattivo dal 20 luglio 2020. Sono destinatari della novità anche i sordomuti, i ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità (articolo 2 della legge 222/1984) mentre rimangono esclusi gli invalidi civili parziali.

Ora tocca all’Inps pubblicare la circolare esplicativa affinché venga chiarito se, per beneficiare degli aumenti, occorrerà presentare una istanza oppure il ricalcolo avverrà d’ufficio.

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