Previdenza

Conservatori, riscattabile il titolo di studio vecchio ordinamento

di Fabio Venanzi

È possibile riscattare il titolo di studio rilasciato dai Conservatori, conseguito prima della Riforma del 1999. Le precisazioni arrivano dall'Inps con la circolare n. 95/2020. L'Istituto ricorda che la legge n. 508/1999 ha posto il settore artistico (Accademia di Belle Arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati, altrimenti definite come istituzioni Afam) sullo stesso piano delle Università. Pertanto, a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 i titoli rilasciati da dette Istituzioni sono riscattabili, al pari dei titoli universitari (primo livello, secondo livello, di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca equiparato dal dottorato di ricerca).
La legge n. 228/2012 aveva precisato che i diplomi, rilasciati al termine di percorsi formativi del previgente ordinamento (legge n. 508/1999), fossero equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, a condizione che lo studente fosse in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto del Miur doveva essere stilata una tabella di corrispondenza tra i corsi del “vecchio ordinamento” e quelli del “nuovo ordinamento”. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza è fissato al 31 dicembre 2021. Pertanto, i soggetti iscritti sulla base del previgente ordinamento dovranno conseguire il titolo entro tale data.
Sulla base di tale ricostruzione normativa, l'Inps considera i titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1999 equiparati ai titoli universitari. In questo contesto il riscatto del titolo di studio ai fini pensionistici, sarà ammesso a condizione che l'interessato, al momento della presentazione della domanda di riscatto, sia in possesso di un diploma di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi durata. Viene precisato, altresì, che non è necessario che detto diploma di scuola superiore risulti precedente all'iscrizione presso le Istituzioni Afam. Il percorso di studio “artistico” può risultare, infatti, contestuale o successivo all'iscrizione presso le suddette istituzioni Afam. Inoltre, gli iscritti al previgente ordinamento dovranno conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2021, data in cui tali corsi andranno a esaurimento. Il periodo massimo riscattabile è determinato dalla citata tabella ministeriale di equipollenza e coprirà il periodo intercorrente dalla data di iscrizione all'Istituzione Afam o, se successiva a quest'ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media. A titolo esemplificativo, uno studente iscritto al Conservatorio all'età di 11 anni, con licenza media conseguita a 14 anni e diploma di scuola superiore a 19 anni, con diploma di conservatorio conseguito a 22 anni, riscatterà il corso di studi dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo Afam, per un periodo massimo di cinque anni.

La circolare n. 95/2020 dell’Inps

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