Previdenza

Aziende plurilocalizzate, semplificate le domande per la Cigd delle unità produttive in zona rossa e gialla

di Enzo De Fusco

Per le aziende plurilocalizzate la cassa integrazione di 5 settimane più 4 settimane previste dal decreto Rilancio possono essere concesse a condizione che siano state già autorizzate solo le 9 settimane dal ministero del Lavoro senza tenere conto delle ulteriori settimane previste per le zone rosse e gialle. La semplificazione è stata introdotta dal messaggio Inps n. 3144/2020, pubblicato ieri, il quale rivede le istruzioni fornite in precedenza.

Con la circolare n. 86/2020, l’Inps aveva fornito, infatti, un quadro interpretativo complessivo sulla cassa in deroga a seguito dell’approvazione del decreto Rilancio, che ha trasferito la competenza delle ulteriori 9 settimane (nella formula 5+4) direttamente all’Istituto e non più alle Regioni o al Lavoro (nel caso delle aziende plurilocalizzate).

Sul punto la circolare aveva precisato che per le aziende con unità produttive site nei comuni delle zone rosse o gialle, nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Inps, devono completare il periodo di competenza regionale che può avere una durata di ulteriori, rispettivamente, 13 settimane e 4 settimane. In sostanza l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione dell’istanza pervenuta, doveva verificare la presenza di autorizzazioni di 22 settimane complessive per le zone rosse, di 13 settimane per le regioni gialle, di 9 settimane per il resto d’Italia.

Ora il nuovo messaggio, in un’ottica di semplificazione delle procedure e per ottimizzare la gestione delle istanze, per le sole aziende plurilocalizzate consente l’accesso ai trattamenti in deroga di competenza dell’Inps in presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole 9 settimane previste per il territorio nazionale.

Ovviamente, secondo l’Istituto in nessun caso, per la stessa unità produttiva, potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione ministeriale o regionale. E inoltre, secondo l’Inps, la richiesta delle cinque settimane previste dal Dl n. 34/2020 comporta la non proponibilità di domande per i periodi ulteriori previsti dal Dl n. 18/2020 per queste aree territoriali.

Si ricorda che i datori ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori ad almeno 9 settimane devono presentare istanza per il completamento delle settimane residue al ministero del Lavoro, prima di poter inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane.

La semplificazione aiuta il processo di autorizzazione delle settimane previste dal decreto Rilancio, tuttavia, sul piano complessivo non sembra avere un grande appeal dal momento che con il decreto Agosto si azzerano le settimane non consumate entro il 12 luglio. Pertanto, richiedere prima le settimane di competenza regionale piuttosto che quelle di competenza dell’Inps potrebbe essere irrilevante se complessivamente le stesse sforano la data del 12 luglio.

Il messaggio precisa inoltre, che le domande vanno corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda.

Infine, si ricorda che il trattamento di Cigd può essere concesso anche con la modalità del conguaglio e rimborso della prestazione utilizzando il sistema “Ticket”.

Il messaggio n. 3144/2020 dell’Inps

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