Previdenza

Nuove prestazioni di malattia e maternità per compartecipanti familiari e piccoli coloni

di Pietro Gremigni

Sono stati comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l'anno 2020, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari iscritti alla gestione previdenziale dell'Inps.
L'Inps, con la circolare 28 agosto 2020, n. 97, ha richiamato le retribuzioni e i redditi di riferimento utilizzabili ai fini del calcolo sia dell'indennità di malattia che di quella di maternità, dovute ai compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Occorre tenere presente la distinzione, nell'erogazione delle due prestazioni in questione, tra salari medi convenzionali e reddito medio convenzionale.
Per le prestazioni di malattia e tubercolosi (indennizzabili entro i primi 180 giorni) le retribuzioni o salari, individuati dal decreto direttoriale del 7 luglio 2020, sono utilizzabili soltanto nei confronti di compartecipanti familiari e piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.
Inoltre, eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2020, ma liquidate temporaneamente ai lavoratori stessi sulla base dei salari convenzionali stabiliti per il 2019, dovranno essere aggiornate e liquidate nuovamente tenendo conto dei nuovi importi.
Invece per le prestazioni di maternità o paternità occorre prendere a riferimento il reddito medio convenzionale giornaliero in vigore, che per l'anno 2020 risulta pari a 59,45 euro ed è utilizzabile anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

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