Previdenza

Esonero contributi per l’agroalimentare, istruzioni al fotofinish

di Francesco Giuseppe Carucci

L'articolo 222 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede un esonero contributivo per i dipendenti delle aziende di specifiche filiere dell'agroalimentare. Il beneficio consiste in un esonero straordinario totale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro privati per il personale occupato nel primo semestre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per l'attuazione del beneficio, tuttavia, la norma rimanda ad un decreto interministeriale Lavoro, Politiche Agricole ed Economia, che avrebbe dovuto essere emanato entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Dl 34. Sennonché abbiamo appreso solo lunedì 14 settembre, attraverso un comunicato sul sito del Mipaaf, della firma apposta al decreto dalla ministra Bellanova prima del rimbalzo al Mef per l'adozione definitiva.
In attesa di leggere il testo ufficiale del decreto, si è pronunciato l'Inps con il messaggio n. 3341/2020 apparso sul portale nella tarda serata di martedì 15 settembre. Poco male, se non fosse che il termine per il versamento della contribuzione dovuta dalle aziende assuntrici di manodopera agricola per il primo trimestre 2020 è scaduto ieri.
Riprendendo il tenore della norma e del testo del decreto circolato in bozza, l'Inps ha rammentato che l'esonero contributivo è destinato alle imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, riproponendo nell'Allegato 1 al messaggio l'elenco dei codici Ateco interessati già indicati nella relazione tecnica al testo normativo.
Restano esclusi dall'esonero, e pertanto dovuti, la quota contributiva a carico del lavoratore e i premi assicurativi Inail, che nell'ambito della contribuzione agricola unificata vengono riscossi dall'Inps.
A poche ore dalla scadenza del 16 settembre, l'Inps ha rassicurato i beneficiari della misura sulla circostanza che non saranno avviate le attività di verifica della tempestività dei pagamenti. Ciò nell'attesa di leggere il testo ufficiale del decreto attuativo e fino a quando non sarà predisposto il modulo dell'istanza che gli interessati dovranno inviare all'Istituto. È lecito presumere che tale sospensione debba operare anche con riferimento alle quote a carico dei lavoratori e ai premi Inail.
Naturalmente, qualora vi siano stati beneficiari che nell'incertezza hanno effettuato i versamenti, si configurerà un credito a loro favore da recuperare successivamente.
In base al messaggio n. 3341 si evince che destinatarie dell'esonero contributivo potranno essere sia le aziende assuntrici di mandopera agricola in possesso di Cida, sia le aziende con dipendenti in possesso dell'ordinaria matricola Inps. Le prime saranno individuate nell'ambito della gestione agricola unificata, tenendo conto della coerenza dei codici Ateco risultanti in Camera di commercio all'elenco allegato al messaggio Inps. Tale tipo di verifica conforta l'ipotesi della fruibilità del beneficio da parte di aziende dell'agroalimentare che svolgono attività di coltivazioni miste, delle quali solo alcune danno diritto al beneficio.
La circostanza dello svolgimento dell'attività mista, in effetti, può essere desumibile soltanto dal registro delle imprese in quanto, in sede di presentazione di denuncia aziendale all'Inps per l'apertura della posizione, è possibile indicare solo un codice Ateco.
Le aziende con dipendenti, invece, beneficiano della misura per i soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo qualora nelle posizioni aziendali identificate dalla matricola Inps sia presente uno dei codici Ateco contemplati dall'Allegato 1.

Il messaggio n. 3341/2020 dell'Inps

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