Previdenza

Fondo di garanzia anche in caso di impresa confiscata o sequestrata

di Antonello Orlando

Con la circolare 103/2020 pubblicata ieri, l'Inps chiarisce le modalità di accesso dei lavoratori dipendenti al Fondo di garanzia nel caso di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

L'istituto ha infatti impartito nel tempo numerose istruzioni su come ricorrere al fondo, disciplinato dalla legge 297/1982, articolo 2, e che ha la funzione di garantire il riconoscimento al dipendente del trattamento di fine rapporto, ma anche dei crediti di lavoro maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro (entro il massimale pari a tre volte la misura massima della Cigs, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali).

La circolare 103/2020 riepiloga quali sono le condizioni necessarie per consentire ai lavoratori di accedere al fondo, vale a dire la cessazione del rapporto di lavoro, l'insolvenza rispetto ai crediti maturati garantiti dal fondo e l'accertamento dell'esistenza, nonché dell'entità del credito vantato dal lavoratore. Il penultimo requisito varia a seconda che il datore di lavoro insolvente sia o meno soggetto o meno alle procedure concorsuali, come illustrato nella circolare 74/2008.

I chiarimenti di Inps si sono resi necessari per effetto delle interferenze generate rispetto ai requisiti per l'accesso al fondo e il decreto legislativo 159/2011 applicato ai sequestri e alle confische alla criminalità organizzata. In particolare, per i dipendenti che intendono accedere al fondo recuperare i crediti garantiti dallo stesso nei confronti di un datore di lavoro nei cui confronti non è aperta una procedura concorsuale, vi è l'onere di dimostrare la non assoggettabilità alla disciplina delle procedure concorsuali.

Considerando che il decreto del 2011 impone l'intervento di un giudice delegato con il supporto dell'amministratore giudiziario, Inps ha chiarito che, nei casi di aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, l'intervento del fondo di garanzia potrà essere richiesto solo dopo che il credito dei lavoratori sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato, in base all'articolo 59 del Dlgs 159/2011, e a condizione che il credito non sia stato oggetto di opposizione o impugnazione nei 30 giorni dopo il deposito.

Nel caso in cui l'amministratore giudiziario dichiari che l'azienda sequestrata versi in stato di insolvenza in assenza dei requisiti previsti dalla legge fallimentare, non sarà necessario presentare il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per accedere ai crediti garantiti dal fondo. Se l'azienda confiscata o sequestrata sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno accedere al fondo secondo quanto normalmente previsto dalla circolare del 2008; nel caso residuale in cui il fallimento, già aperto nei confronti dell'azienda, venga chiuso secondo l'articolo 64, comma 7, della norma del 2011, i lavoratori potranno comunque avere accesso alla tutela del fondo seguendo il normale iter previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.

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