Previdenza

Il 30 settembre la scadenza dei contributi volontari per il secondo trimestre 2020

di Arturo Rossi

Scade il 30 settembre il versamento dei contributi volontari da parte di coloro che sono stati autorizzati dall'Inps. Il pagamento concerne il trimestre aprile-giugno 2020.

Si ricorda che, per aver diritto all'autorizzazione ai versamenti volontari, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti, alternativi, alla data della domanda:
- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale degli stessi;
- almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti temporali per ottenere l'autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria) confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (Cig, Tbc, aspettativa per motivi politici o sindacali). È importante sottolineare che, la domanda di pensione respinta viene considerata dall'Inps come richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari; in tale ipotesi, se l'assicurato è in possesso dei requisiti, può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

I contributi, generalmente, si versano per i periodi successivi all'autorizzazione, ma dal 12 luglio 1997, ferma restando la decorrenza dell'autorizzazione è possibile coprire volontariamente anche i sei mesi precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la presenza di contribuzione nel semestre interessato. È da rilevare che, il versamento effettuato in ritardo, anche di un solo giorno rispetto alla scadenza, dà luogo al mancato riconoscimento del periodo da accreditare e l'importo versato sarà rimborsato; in questo caso, l'assicurato potrà anche chiedere che il versamento venga ritenuto utile per coprire il trimestre successivo. Ad esempio: se per la scadenza del 30 settembre 2020, riguardante il trimestre aprile-giugno, il versamento viene effettuato il 5 ottobre l'assicurato, in alternativa alla restituzione, potrà chiedere che lo stesso sia tenuto valido per il trimestre successivo, cioè luglio-settembre, tenendo presente che, in ogni caso, il secondo trimestre aprile-giugno, rimarrà scoperto da contribuzione.

Le scadenze da rispettare sono le seguenti:
– 30 giugno, per il versamento dei contributi riguardanti il primo trimestre dell'anno, cioè gennaio, febbraio e marzo;
–30 settembre, per il versamento dei contributi riguardanti il secondo trimestre dell'anno, cioè aprile, maggio e giugno;
- 31 dicembre, per il versamento dei contributi riguardanti il terzo trimestre dell'anno, cioè luglio, agosto e settembre;
–31 marzo, per il versamento dei contributi riguardanti l'ultimo trimestre dell'anno precedente, cioè ottobre, novembre e dicembre.

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