Previdenza

Aziende assuntrici di manodopera agricola, ripresa dei versamenti contributivi

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di Paolo Rossi

Le aziende assuntrici di manodopera agricola che si sono avvalse della sospensione dei versamenti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno versare le quote associative e i contributi di assistenza contrattuale (Cac) e di malattia (Mala/Fimi), obbligatoriamente alla ripresa dei versamenti della contribuzione obbligatoria, in quanto entrambe le poste a debito sono effettuate con un unico versamento, utilizzando un unico codice tributo (Las).

L'Inps, con il messaggio 3407 del 23 settembre 2020, integra le istruzioni operative rilasciate in precedenza sul tema della ripresa dei versamenti sospesi. L'argomento era stato trattato, da ultimo, nel messaggio 3274/2020, con il quale l'Istituto aveva spiegato le novità introdotte dall'articolo 97 del decreto legge 104/2020. La norma, infatti, ha previsto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, a integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio 2871/2020, consentendo alle aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale di versare il 50% della contribuzione sospesa, in un'unica soluzione o tramite versamento rateale.

Peraltro, per tali aziende il versamento della prima rata, scaduto il 16 settembre, indica implicitamente la volontà del contribuente di avvalersi del pagamento rateale.
Dunque, per i contribuenti che si avvalgono della sospensione obbligatoria, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale e di malattia, compresi quelli a carattere provinciale, che l'Istituto incassa per convenzione, può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione (sia convenzionale che obbligatoria) è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo.

Il versamento in un'unica soluzione dell'importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo Las, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle associazioni destinatarie. Analogamente, i versamenti effettuati in modalità rateale saranno considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste dal piano di rateazione prescelto.

L'Inps precisa, infine, che i versamenti effettuati, sia in un'unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale aziende agricole, produrranno comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica del versamento dell'intero importo.

Sul punto, l'Inps aveva spiegato la modalità di attribuzione dei codici di autorizzazione, i quali sono visualizzabili proprio nel cassetto previdenziale aziende agricole. Le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, infatti, dovrebbero avere ricevuto, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale, con l'indicazione dell'importo da versare, la data di scadenza e le codeline del modello "F24".

È escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione o in modalità rateale l'importo destinato all'Eban, indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019, perché non gestito dall'istituto.

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