Previdenza

Decreto agosto, domande per la seconda tranche di Cig trasmissibili anche senza l’ok alla prima

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

I datori di lavoro che vogliono richiedere la seconda tranche di nove settimane di trattamenti prevista dal decreto Agosto (Dl n. 104/20), per periodi non precedenti al 14 settembre 2020, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, possono inoltrare le relative richieste all'Inps senza necessariamente attendere l'autorizzazione alle prime nove settimane da parte dell'istituto di previdenza.
Va, infatti, evidenziato che la condizione stabilita dall'articolo 1, comma 2 del decreto Agosto riguarda il rilascio dell'autorizzazione (fase istruttoria), momento in cui chi riconosce la legittimità dei trattamenti, deve appurare che gli stessi giungano a valle di un precedente periodo di nove settimane, già autorizzato e che l'istanza si riferisca a un periodo successivo, ma non introduce un ulteriore vincolo alla trasmissione delle domande oltre quello inerente ai periodi interessati.
La norma, infatti, testualmente prevede che «Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato».
Con il recente messaggio n.3525/2020, l'Inps ha, in tal senso, aperto alla trasmissione delle domande che, come ricordato anche dall'istituto di previdenza, possono prevedere un oneroso fardello a carico delle aziende, costituito dall'eventuale obbligo del pagamento di un contributo addizionale collegato al raffronto tra il fatturato delle imprese del primo semestre del 2020 rispetto a quello del corrispondente periodo del 2019.
Il contributo è dovuto nella misura del 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento e del 18% per coloro che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato. Non pagano il contributo, invece, né le aziende che hanno registrato una perdita di fatturato pari o superiore al 20%, né coloro che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019.
Sempre in materia di novità introdotte dal decreto Agosto, va rilevato il tema relativo alla decadenza dell'invio delle domande di trattamenti integrativi e dei dati di pagamento (SR 41 semplificato). In base all'articolo 1, comma 9, del decreto, le domande di trattamenti e l'invio del modello SR41 semplificato che, per qualsiasi ragione avevano scadenza (anche amministrativa) fissata entro il 31 luglio 2020, differito al 31 agosto 2020 dal citato comma, sono ormai da considerarsi decaduti.
Il differimento al 30 settembre 2020, previsto dal successivo comma 10, del medesimo articolo 1, riguarda, infatti, gli adempimenti (gli stessi di cui sopra) che, in via ordinaria, avevano una scadenza compresa tra 1° e il 31 agosto 2020 (a titolo di esempio, domande relative al periodo 1-31 luglio 2020). Conseguentemente questi adempimenti rientreranno nell'annunciata, ulteriore proroga al 31 ottobre che, ovviamente, riguarderà anche le domande inerenti al periodo di agosto 2020 che ordinariamente sarebbero scadute il 30 settembre 2020.
Nella tabella allegata sono riepilogati i termini oggi vigenti. Va da sé che gli stessi potrebbero mutare in relazione alla previsione finale contenuta nella legge di conversione del DL n. 104/20 che potrebbe spostare al 31 ottobre tutte le scadenze, compresa quella al 31 agosto, al momento ormai superata.

Vedi la tabella: I termini di decadenza

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