Previdenza

Decontribuzione sud, sgravio del 30% senza massimali

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La decontribuzione sud si potrà fruire anche senza rispettare i principi voluti dall’articolo 31 del Dlgs n. 150/15, come il rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni di alcuni lavoratori o l’inapplicabilità dell’agevolazione in caso di assunzioni non volontarie. Ottenuto il via libera dalla Ue, l’Inps, con la circolare n. 122/2020 di ieri, disciplina l’esonero per le aziende che occupano dipendenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Lo sgravio va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, si può applicare a tutti i dipendenti (con qualunque tipologia contrattuale), esclusi agricoli e domestici, compresi anche i nuovi rapporti costituiti nell’ultimo trimestre del corrente anno.

Grazie allo sgravio - non riconosciuto per i premi Inail - i datori risparmieranno il 30% dei contributi complessivi dovuti, senza alcun massimale. Si tratta di un aspetto interessante, in quanto consentirà alle aziende un discreto risparmio anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte. L’Inps ricorda che l’esonero non si può applicare su tutti i contributi dovuti; restano fuori dall’aiuto alcune ormai note forme di contribuzione come il contributo integrativo Naspi (0,30%) e le contribuzioni di tipo solidaristico. L’operazione recupero può iniziare già dall’UniEmens di ottobre con scadenza di versamento al 16 novembre.

L’Inps precisa che - pur trattandosi di un incentivo, in considerazione del fatto che lo stesso si rivolge sia al personale in forza, sia ai nuovi assunti in base a un’interpretazione estensiva della norma - la nuova decontribuzione sud, non ha natura di incentivo all’assunzione e, per fruirne, come già accennato, non si devono rispettare i principi generali sanciti dall’articolo 31, del Dlgs n. 150/15. Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo, si rende necessario il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006. Questo significa che l’azienda ha diritto all’esonero se è in possesso del Durc, se non ha violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, se rispetta gli altri obblighi di legge in materia e se con contravviene alle regole imposte dagli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, lo sgravio è cumulabile con altre facilitazioni contributive previste dall’ordinamento. Nella circolare in rassegna, l’Inps afferma che il nuovo sgravio è cumulabile, altresì, con gli incentivi economici e, anche in questo caso, lo limita alla contribuzione datoriale dovuta. La scelta non appare condivisile, attesa la diversa natura delle misure di cui si tratta.

La circolare n. 122/2020 dell'Inps

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