Previdenza

Scadenze Cig di settembre al 15 novembre

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Anticipando la circolare completa di prossima emanazione, che illustrerà dettagliatamente i contenuti dei Dl 137 e 149 del 2020, l'Inps, con il messaggio 4222/2020 si sofferma sui termini decadenziali di invio delle domande di trattamenti salariali targati Covid e di trasmissione degli Sr41 utili ai relativi pagamenti diretti, così come gli stessi appaiono alla luce di quanto, da ultimo, disposto dall'articolo 12 del decreto Ristori bis.

La necessità di un ulteriore intervento sull'argomento nasce da un'imprecisione contenuta nel comma 7, dell'articolo 12, del Dl 137/2020. La norma aveva l'intento di prorogare al 31 ottobre il termine per le trasmissioni dei dati (istanze e Sr41) in scadenza entro il 30 settembre. In realtà, la disposizione conteneva un chiaro refuso (10 settembre in luogo di 30 settembre). Conseguentemente, l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 149/2020, abroga la norma inesatta ma, a sorpresa, introduce un altro modesto differimento del termine, portandolo dal 31 ottobre al 15 novembre.

Nel messaggio 4222/2020, l'Inps fornisce le istruzioni operative alle proprie strutture territoriali. Sulla scorta delle modifiche legislative apportate, il sistema informativo dell'istituto darà il via libera alla ricezione di domande di cassa e di modelli Sr41, con scadenza nel mese di settembre, sino alla metà di novembre. Le domande già presentate dalle aziende dopo il 30 settembre saranno definite con la stessa logica. Pochi giorni ancora, dunque, a disposizione dei ritardatari per vedersi gestire, con auspicabile successo, le domande di integrazione salariale riferite a periodi iniziati ad agosto e per la trasmissione dei dati utili per il pagamento diretto da parte dell'Inps delle prestazioni a sostegno del reddito, di sospensioni o riduzione terminate nel medesimo mese.

Su questo punto è opportuno precisare che forma oggetto di proroga solo il mese di agosto e che – stante il tenore letterale del complesso normativo – tale differimento, in assenza di ulteriori interventi legislativi, non può essere esteso ad altri periodi. Peraltro, ricorda l'Inps, le scadenze cadenti nei mesi di luglio e agosto 2020, relativamente all'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e Cisoa) e di assegno ordinario collegati all'emergenza da Covid-19 nonché per la trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli Sr41 e Sr43 semplificati) hanno già beneficiato di un differimento dei termini decadenziali al 31 ottobre 2020.

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