Previdenza

Opzione donna con il nodo del cumulo

di Antonello Orlando

La manovra prorogherà di un ulteriore anno le misure di Ape sociale e Opzione donna. Il primo nucleo della legge di bilancio del 2021 prevede, infatti, alcuni interventi in materia pensionistica che si pongono nel solco della continuità rispetto alle due misure di accesso anticipato già estese dalla legge di bilancio del 2020. In particolare, nel primo articolato oggi disponibile di disegno di legge, l'articolo 56 prevede un intervento sull'Opzione donna. Tale modifica consiste in un ampliamento della platea delle donne che possono aderire a questa particolare forma di pensione anticipata e che consente di maturare i requisiti anagrafici e contributivi non più entro la fine del 2019 (come ad oggi previsto dalla versione vigente della norma), ma entro il nuovo termine del 31 dicembre del 2020.
La norma non interviene sui requisiti che sono sempre pari a 35 anni di contribuzione effettiva e a un'età anagrafica di 58 anni per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato o pubblico, che salgono a 59 nel caso di lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti). Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili, pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le autonome. Viene anche confermata la penalizzazione della conversione automatica del trattamento pensionistico al metodo di calcolo contributivo puro, che può portare a un abbattimento dell'assegno anche fino al 40%, a seconda della quota retributiva sacrificata.
Se l'intervento legislativo si limiterà a questa estensione alle nate al più tardi fra 1961 e 1962, continuerà a persistere il problema della non applicabilità all'Opzione donna del cumulo contributivo, previsto per la pensione anticipata ordinaria e vecchiaia e, in parte, per quota 100. Per potere traguardare i 35 anni di contributi le lavoratrici che hanno contributi in due o più gestioni o casse (fatta eccezione per le iscritte al fondo dei dipendenti del privato e alle gestioni autonome) dovranno ricorrere necessariamente alla ricongiunzione onerosa.
La legge di bilancio prorogherà anche l'Ape sociale che sarà richiedibile dagli assicurati entro il 30 novembre 2021. Anche in questo caso i requisiti sono confermati senza alcuna variazione: i lavoratori dovranno raggiungere, entro la fine del prossimo anno, i requisiti di 63 anni di età, 30 anni (o 36 per gli addetti a mansioni gravose) di contributi sommabili in una o più gestioni Inps e, oltre a cessare da qualsiasi attività lavorativa, dovranno rientrare in uno dei quattro status di bisogno previsti dalla legge n. 232/2016. Gli stati di bisogno continuano a essere identificati o nella disoccupazione con esaurimento della Naspi e successivo trimestre d'inoccupazione, invalidità civile almeno al 74% oppure lo status di care giver convivente da almeno 6 mesi con un parente o affine disabile grave o, infine, addetto a mansioni gravose da 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10. Sarà così confermato anche lo sconto sui contributi richiesti alle lavoratrici madri che richiedano l'Ape per ciascun figlio, per un massimo di due annualità.
Si segnalano almeno due miglioramenti che sarebbero stati auspicabili. Anzitutto, la possibilità di totalizzare anche i contributi esteri (maturati in Stati comunitari o comunque convenzionati con l'Italia) che era stata disponibile solo per una breve finestra del 2017. In secondo luogo da modificare sarebbe anche il metodo di individuazione dei lavori gravosi: dal 2018, ci si rifà alla classificazione Istat risalente al momento dell'assunzione, spesso errata rispetto alle effettive mansioni svolte dal lavoratore.

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