Previdenza

Isopensione lunga fino a novembre 2023

di Antonello Orlando

Il messaggio Inps 227 ufficializza la proroga dell’isopensione disposta dalla manovra del 2021. Sarà ora possibile accompagnare i lavoratori alla pensione di vecchiaia o anticipata con l’isopensione Fornero per tutti gli esodi collocati entro il 30 novembre 2023. L’Istituto recepisce la novità disposta dall’articolo 1, comma 345, della legge 178/2020, che proroga la sperimentazione già inaugurata dalla legge di bilancio del 2018 a proposito della versione “estesa” dell’isopensione.

L’isopensione è un prepensionamento ideato nella riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 92/2012) che nella sua versione di base consente di accompagnare i dipendenti a pensione di vecchiaia o anticipata per un massimo di quattro anni. Dal 2018, tuttavia, per potere raccogliere un bacino di lavoratori più ampio, è stata estesa a sette anni la durata massima di questo prepensionamento. L’Inps ricorda che la versione estesa a sette anni sarà accessibile non per gli esodi di chi cessa il rapporto di lavoro anche al 31 dicembre 2023 (collocandosi così la prima mensilità di prepensionamento nel gennaio 2024, fuori dal perimetro della normativa della legge di bilancio), ma entro il 30 novembre 2023 con decorrenza della isopensione al 1° dicembre dello stesso anno.

Questo strumento di esodo, utilizzato finora da grandi gruppi, rimane, per il resto, invariato rispetto alle sue peculiarità; si rivolge ai datori di lavoro del settore privato con più di 15 addetti e permette di accompagnare i lavoratori con uno scivolo a carico dell’azienda verso la pensione o di vecchiaia o anticipata ordinaria, escludendo le pensioni derogatorie come opzione donna e quota 100 .

Per l’isopensione occorre un accordo sindacale con cui il datore di lavoro elegge il numero massimo di lavoratori (inclusi i dirigenti) che cesseranno il rapporto, normalmente con singole risoluzioni consensuali sulla base delle manifestazioni spontanee di interesse dei lavoratori; la norma del 2012 consentirebbe, in realtà, anche di utilizzare l’isopensione nell’ambito di un licenziamento ex lege 223/1991, anche se a oggi nessuno ha utilizzato lo strumento in modo coattivo. All’interno della durata massima di sette anni di questa forma di esodo vanno ricompresi anche i tre mesi della finestra prevista dopo la maturazione dei requisiti della pensione anticipata (42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

Il messaggio n. 227/2021 dell'Inps

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