Previdenza

Accrediti figurativi per cariche pubbliche e sindacali, sanate le domande presentate oltre i termini

di Pietro Gremigni

Per il solo anno 2019, i termini di presentazione della domanda di accredito figurativo dei periodi ricoperti dal lavoratore per cariche pubbliche e sindacali sono differiti al 31 dicembre 2020.
L'Inps, con il messaggio 19 marzo 2021, n. 1168, dà notizia dello slittamento dei termini stabiliti dalla legge conversione del decreto legge "milleproroghe", che sana le domande presentate all'Inps oltre i termini previsti a pena di decadenza, purché non oltre il 31 dicembre 2020.
L'adempimento trova origine nel D.Lgs. 564/1996 e nella legge 488/1999 che lo prevedono per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato che ricoprono cariche sindacali, oppure eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio.
I predetti lavoratori devono presentare, a pena di decadenza, domanda di accredito dei contributi per i periodi di assenza dal lavoro dell'anno precedente.
Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito, come precisato dall'Inps con la circ. 153/2017, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, salvo che per il lavoratore non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione. IN quest'ultimo caso infatti il rinnovo della domanda è automatico.
Entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di fruizione dell'aspettativa, il lavoratore, se tenuto, deve versare la quota contributiva a suo carico, all'organo elettivo di appartenenza e ciò costituisce condizione per l'accredito figurativo dei periodi di aspettativa in questione.
Anche quest'ultimo termine viene prorogato, per l'anno 2019, in virtù di quanto previsto dall'ultima legge di bilancio. Secondo l'Inps infatti lo slittamento della domanda, porta con sé anche quello del termine del versamento dei relativi contributi. Pertanto, il 31 dicembre 2020 è il termine valido anche per tutti i versamenti relativi all'anno 2019 ed effettuati oltre la data del 30 ottobre 2020.

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