Previdenza

Base lavorativa ampia per il contratto di espansione

di Enzo De Fusco

L'Inps, con il messaggio 2419/2021, rilasciato le istruzioni operative per la piena attuazione del contratto di espansione, concludendo, così, il quadro di riferimento dell'istituto e offrendo alle imprese la possibilità di avviare le necessarie procedure.

Il primo aspetto che viene chiarito è che gli ambiti di comunicazione telematici utilizzabili dalle imprese devono essere esclusivamente il cassetto previdenziale aziende, da usare per la presentazione dell'accordo ministeriale sul contratto di espansione e per la richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile , che è a carico dell'azienda (articolo 41 comma 5-bis, del Dlgs 148/22015). Per la gestione del piano di esodo in tutte le sue altre fasi, invece, sarà necessario utilizzare il portale delle prestazioni atipiche. Per le aziende con più matricole, oppure per i gruppi d'imprese con posizioni contributive presso strutture territoriali Inps diverse, contratto e prima modulistica sono da inviare a una sola struttura territoriale Inps, che è quella per la quale, nel contratto di espansione, è stato previsto il maggior numero di lavoratori interessati all'esodo.

Sui termini di domanda, il messaggio precisa che i datori di lavoro devono presentare l'istanza almeno 90 giorni prima della data d'ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo previsto dal contratto di espansione. L'istituto, poi, ha previsto che la sede interessata debba dare riscontro entro 5 giorni, attribuendo uno specifico codice di autorizzazione (9J).

Il messaggio introduce una serie di precisazioni inerenti il calcolo delle unità lavorative utili ad avere accesso al contratto di espansione. Già con la circolare 48/2021 è stato chiarito che per i criteri di computo utilizzati per la verifica del requisito dimensionale si applicano le regole comuni alla Cigs (articolo 20 del Dlgs 148/2015) per individuare la consistenza dell'organico nel semestre precedente; con le nuove indicazioni, però, si offre un quadro di dettaglio maggiore. Si precisa che nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, eccetera), mentre per il computo delle singole fattispecie contrattuali, come lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, si seguono le regole di calcolo previste dal Dlgs 81/2015. Il lavoratore assente, ma non retribuito, per eventi con tutela figurativa e conservazione del posto di lavoro è escluso dal computo dei dipendenti solo se, in sua sostituzione, è stato assunto un altro lavoratore che sarà computato. I periodi di sosta dell'attività non sono esclusi dal computo del semestre e sono rilevanti per determinare la media occupazionale. Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di effettiva attività, se inferiori a sei.

L'Inps, infine, completa il quadro dei chiarimenti con le modalità di apertura della posizione contributiva utile ai versamenti della prestazione, sullo strumento dedicato alla certificazione dell'importo dell'indennità; sul caricamento definitivo in portale dei lavoratori aderenti alla procedura di esodo e sulle modalità di conferimento delle garanzie bancarie.

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