Adempimenti

Minimali 2015: la circolare Inail

di Luca Vichi

L'Inail, con la circolare n. 38 del 10 marzo 2015, ha reso noti i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare nel corso dell'anno 2015 per il calcolo dei premi assicurativi sia con riferimento alla generalità dei casi, sia con riferimento alle situazioni in cui è necessario riferirsi ad una retribuzione di ragguaglio ovvero convenzionale (soci di società, partecipanti ad impresa familiare e altre fattispecie che determinano la base imponibile con modalità atipiche).


Il minimale per la retribuzione effettiva
Il calcolo del premio sulla retribuzione effettiva è quello che di norma si effettua nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, con le due eccezioni del personale dirigente e dei lavoratori a tempo parziale.
Si tratta dunque di situazioni in cui la base imponibile è rappresentata dalla retribuzione imponibile mensile ovvero giornaliera, che non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi (minimale di cui alla L. 389/1989).
Il limite minimo giornaliero segue una logica di determinazione che è dettata dalla norma: è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, per l'anno 2015, risulta essere pari a euro 501,89. Ciò detto, il minimale giornaliero risulta pertanto pari a euro 47,68, mentre quello mensile è pari a euro 1.239,68 (47,68 x 26).
Non sono soggette a questo adeguamento, vista la particolarità del settore, le retribuzioni imponibili per gli operai agricoli, per i quali il minimo di retribuzione imponibile per l'anno 2015 è fissato in euro 42,41 giornalieri.


Il minimale per la retribuzione convenzionale
In presenza di particolari categorie di lavoratori che non maturano una retribuzione effettiva, l'imponibile da assoggettare a contribuzione Inail è definito sulla base di retribuzioni convenzionali.
Si possono distinguere i seguenti casi:
- lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera, per i quali il minimale giornaliero per l'anno 2015 risulta pari a euro 47,68;
- lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera, per i quali il minimale giornaliero per l'anno 2015 risulta pari a euro 26,49.


Lavoratori a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile Inail di un lavoratore a tempo parziale avviene prendendo a riferimento il maggiore importo tra la retribuzione contrattuale oraria giornaliera maturata ed il minimale orario di retribuzione imponibile.
La retribuzione contrattuale, precisa l'Istituto, si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare, indicata dal Ccnl ricomprendendo anche le mensilità aggiuntive, per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno (ad un tempo pieno di 40 ore corrispondono dunque 2080 ore annue lavorabili).
Questo valore va raffrontato al minimale di contribuzione oraria pari per il 2015 a euro 7,15 e la contribuzione va determinata considerando il valore più elevato tra i due.


Lavoratori parasubordinati ed i mini cococo
Il minimale e il massimale di rendita annui, pari, per l'anno 2015, rispettivamente a euro 1.346,98 e euro 2.501,53, rappresentano la base imponibile da raffrontare ai compensi effettivamente percepiti dai lavoratori che hanno sottoscritto un contratto di parasubordinazione.
Per quanto riguarda, invece, il calcolo della base imponibile dei mini cococo, cioè dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore all'importo di euro 5.000, l'Inail fa riferimento ai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che, con decorrenza 1° luglio 2014, risultano pari a:
- euro 53,88 e 100,06 al giorno;
- euro 1.346,98 e euro 2.501,53 al mese.

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