Adempimenti

Entro il 31 marzo la comunicazione per le attività usuranti svolte nel 2014

di Cristian Callegaro

Entro il 31 marzo 2015 i datori di lavoro sono tenuti a inviare la comunicazione annuale relativa alle lavorazioni usuranti. Il decreto legislativo 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione. Le lavorazioni interessate a tale beneficio sono quelle previste dall'articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999. Riguardo questi lavori, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alla direzione territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali.

Per effettuare la comunicazione, i datori di lavoro dovranno compilare il modello Lav_Us, messo a disposizione online sul sito del ministero e su Cliclavoro. In particolare, attraverso la comunicazione annuale è possibile fornire le informazioni riferite alle seguenti lavorazioni usuranti:
-lavori particolarmente usuranti (indicati all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
-lavori notturni (articolo 1 del decreto legislativo n. 66/2003);
-lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 67/2011);
-conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 67/2011).

Per poter effettuare le varie comunicazioni occorre, se al riguardo non si è già provveduto, accreditarsi al sistema e quindi compilare online il modello Lav_Us. Con riguardo ai processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc.), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività; in caso di mancata comunicazione, la sanzione amministrativa prevista è compresa tra 500 e 1.500 euro. Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro; al riguardo, è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Tra le varie precisazioni fornite attraverso le Faq pubblicate nell'apposita sezione del sito www.cliclavoro.gov.it, si evidenzia che:
-in merito ai lavoratori somministrati, soggetti obbligati all'invio del modello relativo al lavoro usurante/notturno sono le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori “somministrati” impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno; al riguardo l'impresa utilizzatrice potrà inserire nel modello Lav_Us i lavoratori somministrati impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori.
-nell'ipotesi di fusione tra due aziende, da cui derivi l'estinzione dell'azienda incorporata, l'obbligo di invio della comunicazione riguardante il lavoro usurante/notturno è in capo all'azienda incorporante.
-anche le pubbliche amministrazioni/enti pubblici territoriali sono soggetti obbligati all'invio del modulo Lav_Us.


http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Lavori-usuranti.aspx

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