Adempimenti

Assegno di incollocabilità: confermati gli importi

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di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio prossimo la misura dell'assegno di incollocabilità non subirà variazioni: è questo l'effetto della determina presidenziale Inail n. 247 del 22 maggio che sarà prossimamente inviata all'esame del Ministero del lavoro per la emanazione del decreto relativo.

L'assegno, nella misura di € 256,38, è erogato direttamente dall'Istituto agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria per avere perduto ogni capacità lavorativa, ovvero per avere subìto menomazioni tali da mettere a repentaglio la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti. La prestazione, che può essere considerata un “elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza”(Corte cost. 532/1988) è prevista dall'articolo 180 del d.P.R. 1124/1965. I requisiti che ne legittimano la fruizione sono invece contenuti nell'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e succ. modd.: età non superiore ai 65 anni, grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 (per gli eventi occorsi a partire dal 2007), oltre, naturalmente, la inapplicabilità nei confronti dell'invalido del beneficio della assunzione obbligatoria (in tal senso Cass. 3102/1986). In effetti anche dopo la riforma del diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999) non sono venute meno, come riconosciuto dallo stesso Minlav nella circolare 66/2001, le ragioni che giustificano la erogazione dell'assegno: “anche nel quadro legislativo riformato”, si legge nella nota ministeriale, ”deve comunque riconoscersi l'esistenza di situazioni limite per le quali, all'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.”. L'assegno è erogato mensilmente ed è rivalutato annualmente con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base della variazione dei prezzi al consumo. Per ottenerlo è necessario fare apposita domanda alla sede Inail di appartenenza.

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