Adempimenti

Multe differenziate in caso di mancata trasmissione

di Gabriele Taddia

Per la violazione degli obblighi di comunicazione all’Inail degli infortuni, il legislatore ha previsto sanzioni di carattere amministrativo, certamente gravose ma meno impattanti delle sanzioni di carattere penale generalmente previste per le violazioni addebitabili ai datori di lavoro.

È infatti proprio il datore di lavoro il soggetto sanzionabile se viene ritardata od omessa la comunicazione prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008.

La sanzione è quantificata nell’articolo 55 del Testo unico (che racchiude l’apparato sanzionatorio delle disposizioni del Titolo I), in una somma variabile fra:

la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

la sanzione da 548 a 1972,80 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno.

La differenza di sanzione è giustificata dal minore impatto che la violazione può avere, essendo evidente la maggiore importanza della denuncia a fini assicurativi.

In caso di infortunio, tuttavia, le sanzioni potenzialmente applicabili al datore di lavoro e agli altri soggetti responsabili sono ben più gravose, trattandosi di sanzioni di natura penale. Infatti, oltre a quanto previsto dal Testo unico per le specifiche violazioni delle disposizioni contenute nello stesso Dlgs 81/2008, il Codice penale prevede un apparato sanzionatorio ad hoc sia per il caso di lesioni che di omicidio colposo. La pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2mila euro (in questo caso si tratta di sanzione alternativa ), mentre la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare i cinque anni.

Per l’omicidio colposo, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Esistono ulteriori e diverse previsioni di reati legati alla sicurezza sul lavoro, come ad esempio la «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» prevista dall’articolo 437 del Codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni per il solo reato di pericolo e se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni, fermo restando in ogni caso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito in caso di infortunio.

Da non dimenticare, infine, l’apparato sanzionatorio del Dlgs 231/2001, che colpisce con sanzioni amministrative direttamente l’azienda per fatti di reato commessi dalle persone fisiche legate all’azienda stessa (dirigenti o lavoratori): in caso di contestazione dei reati di lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo è prevista la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie - la cui quantificazione è rimessa al giudice con il complesso sistema delle quote – o sanzioni di carattere interdittivo.

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