Adempimenti

Elenchi nominativi braccianti agricoli, domande per benefici entro il 31 marzo 2019

di Massimo Braghin

Con la circolare 18 del 6 febbraio 2019 l'Inps detta le regole relative agli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2018 ai fini della fruizione dei benefici previsti dall' articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, numero 247 consistenti nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici già previsti dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 102/2004. Gli elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2018 saranno notificati mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'Istituto entro il 31 marzo 2019.

Si precisa che il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari e che per poterne fruire, relativamente all'anno 2018, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
In merito l'istituto era già intervenuto con le circolari 102 del 26 novembre 2008 e 57 del 14 aprile 2009 specificando che per poter accedere ai benefici i lavoratori devono aver usufruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, e in particolare:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi, prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Inoltre l'area interessata deve essere stata dichiarata calamitata in base ai seguenti requisiti:
- l'area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 («alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni» attraverso proprie delibere/decreti);
-le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel piano assicurativo agricolo.

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, denominato “dichiarazione di calamità aziende agricole” entro la data del 25 febbraio 2019, per consentire alle strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2019, facendo riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 296/2006, così come da decreti/delibere regionali. Piccoli coloni e compartecipanti familiari e concedenti dovranno presentare istanza cartacea avvalendosi utilizzando il fac-simile allegato alla presente circolare.

Si ricorda che per la validazione delle domande, le strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079, della legge 296/2006.

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