Adempimenti

Nuovi importi per rendite e prestazioni infortunistiche Inail

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio 2019 si sono rivalutate le retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi: è l'effetto della determina del presidente Inail del 12 giugno scorso, recepita con decreti ministeriali del 3 agosto successivo. Sul tema, Inail l’8 novembre ha pubblicato la circolare 30.

La rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al 2018, come accertata dall'Istat pari all'1,1 per cento%.

Nel settore industria, quando un infortunio sul lavoro oppure una malattia professionale provocano una diminuzione permanente della normale capacità lavorativa oltre determinate percentuali, il lavoratore colpito (ovvero gli eventuali superstiti se il fatto ha determinato la sua morte) hanno diritto a percepire una rendita permanente calcolata sulla retribuzione effettiva (ovvero convenzionale in determinati casi).

Dal 1° luglio scorso tale retribuzione non può in ogni caso essere inferiore a 16.554,30 e superiore a 30.743,70 euro.

Previsto inoltre l’aggiornamento delle vecchie rendite secondo un coefficiente di rivalutazione delle basi retributive che è pari, per l'anno 2017 e precedenti, a 1,011.

Le rivalutazioni interessano anche il settore agricolo. Pertanto dal 1° luglio 2019 i nuovi importi della retribuzione annua convenzionale sono pari a 24.981,61 euro per i lavoratori a termine, 16.554,30 (minimo) e 30.743,70 euro (massimo) per i subordinati a tempo indeterminato e 16.554,30 euro per quelli autonomi (proprietari, affittuari, nonché loro familiari che prestino opera manuale abituale nella azienda).

Rivalutato, ma solo dal 2020, l'assegno una tantum pari a 10.000,00 euro che spetta ai superstiti in caso di morte, in aggiunta alla eventuale rendita, per infortunio o malattia professionale nonché l'assegno continuativo mensile corrisposto agli invalidi per infortunio sul lavoro e malattia professionale nell'industria, già indennizzati in capitale o titolari di rendita vitalizia per inabilità superiore al 50% (la rivalutazione varia a seconda del grado di inabilità).

Tutti i nuovi importi saranno comunicati agli interessati mediante i modelli 170/I e 171/I nei quali sono tra l'altro indicati, su apposito prospetto, la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti". Sarà cura dell'interessato comunicare alla sede competente, entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, eventuali variazioni anagrafiche compilando la dichiarazione stampata sul retro.

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