Adempimenti

Tassazione del reddito percepito dal lavoratore autonomo non più residente in Italia

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 11 dicembre 2019, numer0 512, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi per attività di lavoro autonomo svolta in Italia da un soggetto poi trasferitosi in Spagna, affermando che i compensi, seppure relativi a un periodo di imposta in cui il professionista era residente in Italia (2018), sono percepiti nel periodo di imposta successivo (2019) in cui il professionista è fiscalmente non residente, motivo per cui scontano la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.

Il quesito
Nel caso in esame, l'istante dichiara di aver fatturato prestazioni professionali negli ultimi mesi del 2018, anno in cui era fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo, e che i relativi compensi sono incassati nel 2019, anno in cui ha residenza fiscale all'estero (Spagna) e non svolge più alcuna attività professionale in Italia, ma qui mantenendo aperta la partita Iva sino al momento dell'integrale riscossione di tutti i crediti, nonostante il trasferimento all'estero della residenza fiscale.
L'interpellante ha chiesto quindi chiarimenti all'agenzia delle Entrate in ordine al trattamento fiscale dei compensi professionali che incassa nel 2019, periodo d’imposta in cui non può essere considerato fiscalmente residente in Italia, per le prestazioni rese nel 2018, periodo in cui era invece fiscalmente residente in Italia.

La soluzione delle Entrate
Nel motivare la risposta all'interpello, l'agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il concetto del principio di cassa che si applica al lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 53 del Tuir sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni), nel senso che la tassazione dei compensi deve essere effettuata nel periodo di imposta in cui vengono effettivamente percepiti, o incassati, e la deduzione delle spese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute (o pagate) (articolo 54 del Tuir).
Nell'ordinamento interno i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. Il riferimento cardine per individuare la corretta tassazione è l'articolo 25 del Dpr 600/1973.

La residenza fiscale del soggetto che effettua le prestazioni di lavoro autonomo è fondamentale (al riguardo si veda l’articolo 2 del Tuir).
La misura della ritenuta, determinata in primo luogo avendo riferimento alla circostanza che il soggetto che riceve i compensi sia o meno residente nel territorio dello Stato, è pari a:
- 20%, quando effettuata a titolo di acconto e se la tassazione definitiva del compenso sarà effettuata dal percettore in sede di dichiarazione dei redditi (articolo 25, comma 1, Dpr 600/1973);
- 30% in caso di soggetto non residente (articolo 25, comma 2, primo periodo, Dpr 600/1973). In questa ipotesi la ritenuta è effettuata a titolo d'imposta ed esaurisce la pretesa tributaria. Detta ritenuta, inoltre, non si applica sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (articolo 25, comma 2, secondo periodo, Dpr 600/1973).

Ciò posto, nella risposta 512/2019, l'amministrazione ricorda che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa e non di competenza (Cassazione 8626 del 15 aprile 2011), con la conseguenza che, nell'ipotesi di prestazioni fatturate in un periodo di imposta precedente a quello di incasso, il relativo importo concorre a formare reddito di lavoro autonomo nel periodo di effettivo incasso (in tal senso anche Cassazione 30 luglio 2014, numero 17306).

Pertanto, i compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo rese nel 2018 sono tassati nel 2019, momento in cui gli stessi sono percepiti; sulla scorta di tale assunto, le condizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto vanno valutate con riferimento al periodo d'imposta 2019.

Considerato che in tale ultimo periodo il professionista è divenuto non residente ai fini della normativa fiscale italiana, secondo l'agenzia delle Entrate trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 30% prevista dal comma 2 dell'articolo 25 del Dpr 600/1973, anziché quella a titolo d'acconto del 20% (soluzione, quest'ultima, prospettata dall'istante in considerazione della circostanza che i compensi si riferiscono a prestazioni rese e ultimate nel periodo in cui il professionista era fiscalmente residente in Italia e ivi svolgeva attività di lavoro autonomo in modo abituale).

Nella risposta si precisa infine che, trattandosi di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, quest'ultimo conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepiti dall'istante nell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e la Spagna.

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