Adempimenti

Una platea dai contorni ancora problematici

di Giorgio Gavelli

Attenzione puntata sui contratti in corso e su quelli da stipulare nel corso del 2020, in modo da comprendere esattamente il perimetro di applicazione dei nuovi adempimenti e delle accresciute responsabilità. La conversione in legge del Dl 124/2019 porta interi settori economici ad interrogarsi sugli effetti del nuovo testo dell’articolo 4 in tema di appalti, in vista dell’entrata in vigore pressoché immediata (1° gennaio 2020).

Tutti i soggetti coinvolti, dal committente al subappaltatore, devono verificare quali contratti d’opera o di servizi presentano le tre caratteristiche previste dal legislatore:

- l’importo complessivo annuo superiore a 200mila euro;

- il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;

- l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Già questa attività, in assenza di chiarimenti, non è semplicissima. Un contratto di handling rientra nella disposizione se i dipendenti dell’impresa che presta il servizio utilizzano i muletti del committente. Ma se ciò non avviene (i mezzi sono dell’impresa datrice di lavoro), il fatto che le merci siano movimentate dalle scaffalature del committente porta al medesimo risultato?

Selezionati i contratti (e i dipendenti) interessati, i vari soggetti coinvolti dovranno anche riflettere sulla possibilità di rilasciare (ottenere se ci poniamo dal punto di vista del committente) il certificato di affidabilità fiscale di cui al comma 5 della disposizione, nel qual caso i nuovi adempimenti (ed i rischi connessi) possono essere bypassati. Anche in questo caso, in assenza della procedura che l’Agenzia è chiamata a predisporre e delle relative istruzioni, non tutto è cristallino. Come si calcolano i tre anni di attività? E gli avvisi di accertamento esecutivi (o le cartelle esattoriali) scaduti e non pagati che, se di importo superiore a 50mila euro, bloccano l’emissione del certificato, considerano anche quelli già emessi (magari annullati con sentenza non definitiva)? Ad oggi si tratta di domande in attesa di risposta.

Nell’ipotesi in cui il rilascio della certificazione abbia dei problemi, i comportamenti sono differenziati:

appaltatori e subappaltatori si devono preoccupare delle possibili restrizioni alla liquidità connesse all’impossibilità di compensare contributi e ritenute dei dipendenti interessati (oltre al rischio di subire lo stop ai pagamenti da parte del committente);

il committente, dal canto suo, deve domandarsi se ha le risorse di personale per poter verificare i versamenti effettuati dai prestatori di opere/servizi con la relativa documentazione e se è in grado di bloccare “in tempo reale” i pagamenti delle fatture se qualcosa non torna.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©