Adempimenti

Nodo formazione per i consulenti nella crisi d’impresa

di Matteo Prioschi


La gestione della crisi di impresa da parte dei consulenti del lavoro per il momento è rimasta sulla carta e rischia di esserlo anche in futuro. A sollevare il problema è stato il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti in occasione dell'audizione che si è svolta alla Camera dei deputati in relazione alla conversione in legge del decreto milleproroghe (162/2019).

Quest'ultimo, all'articolo 8, comma 4, ha modificato l'articolo 357, comma 1, del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) posticipando dal prossimo 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine entro cui il ministro della Giustizia deve adottare il decreto contenente la disciplina dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure individuate dal codice stesso.

Lo stesso Dlgs 14/2019 ha incluso i consulenti del lavoro tra i professionisti che possono svolgere la funzione di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, ma al contempo ha collegato tale attività al possesso di determinati requisiti. Tra questi, in base all'articolo 356 del Dlgs 14/2019, ci sono gli obblighi di formazione previsti dal decreto 202/2014 del ministro della Giustizia e cioè partecipazione ad almeno 200 ore di corsi di perfezionamento in ambito di crisi di impresa e sovraindebitamento, tirocinio di almeno 6 mesi e aggiornamento biennale.

Tuttavia, poiché il decreto ministeriale del 2014 non fa riferimento ai consulenti del lavoro, dato che all'epoca non erano abilitati alla gestione delle crisi, il loro Consiglio nazionale non è incluso tra i soggetti che possono essere annoverati di diritto, a fronte di domanda, negli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento e di conseguenza non può erogare formazione su questa materia agli iscritti, in convenzione con università pubbliche e private.

Di conseguenza i consulenti hanno chiesto da un lato l'aggiornamento del decreto 202/2014 e dall'altro un rinvio della definizione delle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori delle crisi, dato che finora non hanno potuto effettuare la formazione necessaria.

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