Adempimenti

Aziende artigiane, stabilita la riduzione contributiva Inail per il 2019

Le aziende artigiane, per l'anno 2019, potranno fruire della riduzione contributiva del premio assicurativo INAIL in sede di autoliquidazione, nella misura del 7,38%.

di Emanuela Molteni

In data 23 gennaio 2020, sul sito del Ministero del lavoro, è stato pubblicato il decreto interministeriale 7 novembre 2019 concernente la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, ai sensi dell'art. 1, comma 780 e 781 lett. B) della legge n. 296/2006.
Il decreto stabilisce la riduzione contributiva, per l'anno 2019, nella misura del 7,38%.
Come noto, l'art. 1, commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 assegna, con effetto dal 1° gennaio 2008, ai Ministeri del lavoro e dell'Economia, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione, con riferimento alla gestione artigianato, della riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per coloro che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e che siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (oggi contenuti nel D.lgs. n. 81/2008).
L'INAIL, ai fini della operatività del beneficio sopra descritto, nella propria guida all'autoliquidazione 2019/20 del 9 gennaio 2020, precisa che lo stesso si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per la fruizione del beneficio del 7,38% in sede di regolazione anno 2019, le aziende avrebbero dovuto presentare la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019, con riguardo alla situazione registrata del biennio 2017/2018.
Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2019 Agevolazioni" con il codice 127.
Per l'applicazione del beneficio per la regolazione anno 2020, le aziende dovranno indicare il possesso dei requisiti ex lege n. 296/2006, relativo al biennio 2018/2019, nella dichiarazione delle retribuzioni entro il prossimo 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il termine ordinario del 29 febbraio 2020 – anno bisestile). La misura del beneficio per tale anno verrà stabilita con apposito decreto interministeriale, atteso, come di consueto, entro la fine dell'anno in corso.

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