Adempimenti

Emergenza Coronavirus: sospensione dei versamenti e quote a carico

di Silvano Imbriaci


Emanato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla diffusone epidemiologica del virus Covid-19, il Dl 9/2020 contiene alcune disposizioni (articoli 5 e 8) che regolano, tra le altre cose, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione obbligatoria (nonché dei premi assicurativi Inail), per i contribuenti residenti nei comuni della prima zona rossa (articolo 5) e delle strutture e imprese turistico/alberghiere di tutto il terrirorio nazionale (articolo 8).

In particolare:
- per i contribuenti di cui all'articolo 5 è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi nel epriodo 23 febbraio/30 aprile 2020: pagamento a partire dal 1 maggio senza applicazione di sanzioni o interessi;
-per le strutture tuistico/alberghiere dell'intero territorio nazionale, la sospensione riguarda il periodo 2 marzo/30 aprile 2020: pagamento entro il 31 maggio senza sanzioni o interessi (Inps aveva tempestivamente già emanato una circolare, la 37/2020, contenente indicazioni di dettaglio in merito all'applicazione della sospensione).

Con l'aggravarsi delle conseguenze dell'epidemia, il successivo decreto legge 18/2020, ferma restando la disciplina specifica riguardante i comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, ha di fatto esteso le misure previste dall'articolo 8 del Dl 9/2020 ad altri soggetti, espressamente indicati nell'articolo 58 del Dl 18/2020, e ha previsto altre fattispecie di sospensionel pagamento dei contributi previdenziali. In particolare, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del Dl 9/2020, per questi soggetti, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che cade di domenica: quindi 1° giugno) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (in precedenza la rateizzazione era consentita solo per i contribuenti nei comuni di cui all'allegato 1). In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si aggiungono poi i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, con versamenti contributivi da autoliquidazione scadenti nel periodo 8 marzo/31 marzo 2020, con versamento entro 31 maggio.

Rispetto alle indicazioni fornite dall'Inps con la circolare 37/2020, si è posto il problema delle quote a carico del lavoratore oggetto di trattenuta nella mensilità febbraio 2020, indipendentemente dal fatto che si tratti di datori di lavoro o committenti che rientrano in una delle categorie indicate dalla norma estensiva. Infatti, l'Inps aveva espressamente chiarito che la sospensione dovesse riferirsi anche a tali quote a carico, ma che nel caso in cui fossero state oggetto di trattenuta nella mensilità di febbraio, anche nel caso di sospensione del versamento della contribuzione, avrebbero dovuto comunque essere versate regolarmente alle scadenze di legge (quindi con la semplice scadenza prorogata al 20 marzo, rispetto a quella naturale del 16 marzo).

Tuttavia, a seguito del Dl 18/2020, il Ministero, che in un primo momento aveva avallato questa interpretazione, ha mutato parere considerando sia il fatto che l'articolo 8, comma 1, del Dl 9/2020 sembra riferirsi a tutti i versamenti (senza alcuna deroga per le quote a carico già trattenute per la mensilità di febbraio), sia l'estensione delle ipotesi di sospensione a una platea più vasta di datori di lavoro e contribuenti, con contestuale maggior impatto delle misure adottate e quindi la necessità di interpretare la normativa alla luce del principio del favor debitoris.

L'Inps ha recepito queste indicazioni in prima battuta con un comunicato stampa diffuso il 21 marzo e poi con il messaggio 1373 del 25 marzo 2020: la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In ogni caso, l'Istituto precisa, opportunamente, che la sospensione del termine per i versamenti produce anche la sospensione del termine di tre mesi previsto dall' articolo 2, comma 1 bis, del Dl 463/1983 (rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali). Si tratta del termine di tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il contribuente deve versare le ritenute perché si realizzi la causa di non punibilità. Deve naturalmente trattarsi di atti di accertamento di violazione notificati prima dell'inizio dell'emergenza, ove il termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali: con la cessazione del periodo di sospensione riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©