Adempimenti

Imprese plurilocalizzate, moltiplicate le istanze Cigd

di Enzo De Fusco

Si moltiplicano le domande di cassa integrazione che devono essere presentate dalle aziende plurilocalizzate.

La prima è da inoltrare al ministero del Lavoro per ottenere le 9 settimane e ulteriori tre domande per ottenere le 4 settimane relative alle unità produttive collocate nella zona gialla e rossa, ossia in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

La procedura semplificata pensata per le grandi aziende si complica di molto dopo la diffusione di un “avviso” apparso solo ieri, 23 aprile, su una pagina non in evidenza del sito del ministero.

L'avviso spiega che, con il decreto interministeriale del 24 marzo 2020, è stata assegnata al ministero del Lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate, la competenza a gestire il trattamento di integrazione salariale in deroga per quelle imprese che abbiano sedi produttive site in cinque o più regioni.

Nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ovvero nei comuni individuati nell’allegato 1 del Dpcm del 1° marzo, occorre presentare una istanza centralizzata al ministero del Lavoro per il tramite della piattaforma Cigsonline per un periodo massimo di nove settimane (in base all’articolo 22 del Dl 18/2020).

Poi, precisa il ministero, che le stesse aziende devono presentare una ulteriore istanza a ciascuna Regione competente per le settimane aggiuntive, secondo gli articoli 15 (zona rossa) e 17 (zona gialla) del Dl 9/2020.

In altri termini, dall’avviso si comprende che le domande di cassa integrazione seguono gli stanziamenti presenti nei due decreti legge.

Il ministero ritiene che le domande di cassa in deroga per la zona rossa e gialla vadano quindi inoltrate direttamente alle Regioni di appartenenza dal momento che i fondi sono stati stanziati nel decreto legge 9/2020.

Al contrario, sempre secondo il ministero, la domanda centralizzata sembrerebbe essere limitata alle sole nove settimane disciplinate dall’articolo 22 del decreto legge 18/2020.

Insomma, un intreccio normativo che purtroppo genera burocrazia e che si riflette sulle imprese con una moltiplicazione di domande da presentare.

Peraltro, questa scelta del ministero, se confermata, sarà valida solo per pochi giorni, ossia fino a quando non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 18/2020.

Nel testo già approvato in Senato, infatti, la distinzione tra i decreti legge 9/2020 e 18/2020 non ha più alcun significato, essendo di fatto confluite le separate previsioni dei due decreti in un’unica legge di conversione (articolo 22, nuovi commi da 8-bis a 8-quinquies), anche dal punto di vista del finanziamento delle prestazioni.

A questo si deve aggiungere che il nuovo articolo 22, comma 4, prevede che i datori di lavoro plurilocalizzati potranno presentare un’unica domanda centralizzata anche per le settimane aggiuntive previste per la zona rossa e zona gialla, direttamente al ministero del Lavoro.

Anche per queste ragioni non si comprende la reale portata di questo avviso che ha un impatto molto rilevante sulle aziende vista la moltiplicazione delle domande.

È auspicabile che il ministero fornisca ogni chiarimento utile alle aziende evitando così attività amministrative non necessarie alla luce anche delle modifiche normative di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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