Adempimenti

Indennità 600 euro respinte: ricorso giudiziario o riesame

di Arturo Rossi

Tutte le regole per analizzare le richieste di riesame da parte degli utenti, in merito alle domande respinte delle indennità COVID per le categorie di lavoratori previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.
Le fornisce l'INPS con messaggio del 15 maggio 2020, n. 2002, che in n questi giorni, dopo aver completato il pagamento delle domande accolte, sta provvedendo all'elaborazione centrale alla comunicazione all'utenza delle domande respinte.
I profili di gestione automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande hanno indotto ad adottare una particolare metodologia intesa a distinguere le domande respinte in due categorie: le respinte senza supplemento di istruttoria; le respinte con possibile supplemento di istruttoria (o "preavviso di reiezione").
In merito alle prime, sono quelle respinte per le quali i dati contenuti negli archivi INPS si considerano consolidati; verrà comunicato all'utente che è ammessa la sola possibilità di un eventuale ricorso di natura giudiziaria. In ogni caso, non viene esclusa la possibilità da parte della Sede periferica di effettuare in autotutela il riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore nelle banche dati stesse.
Sono stati individuati i motivi di reiezione che conducono a questo tipo di respinte, motivi che possono essere sufficienti da soli o in concomitanza con altri motivi di reiezione riscontrati per lo stesso codice fiscale.
In maniera specifica, tali motivi sono relativi alla:
1.titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2.percezione del Reddito/Pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3.titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4.mancanza dell'iscrizione alle gestioni Autonome ove richiesta (art. 28);
5.mancanza dei requisiti previsti per i lavoratori dello spettacolo (art.38);
6.mancanza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29).
Per quanto concerne le domande respinte con supplemento di istruttoria (o "preavviso di reiezione"), esse sono quelle definite sulla base delle informazioni contenute negli archivi dell'INPS o archivi esterni, per le quali è possibile tuttavia che il dato rilevato al momento del controllo non sia totalmente consolidato, in ragione di attività amministrative che possono essere ancora in corso.
In queste ipotesi viene previsto l'invio di un esito provvisorio di respinta, che è stato definito "preavviso di reiezione" con cui viene informato l'interessato che la sua domanda non è allo stato degli archivi accoglibile, avvertendolo di portare all'attenzione dell'INPS elementi conoscitivi che possano integrare le informazioni attualmente presenti nelle stesse banche dati, consentendo la revisione dell'esito e l'eventuale accoglimento della domanda stessa.
E' previsto un termine di 20 giorni dal momento della notifica della respinta per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale qualora l'interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
Nel caso in cui l'interessato invii la documentazione richiesta la Sede procederà ad esaminarla e a valutare la sussistenza dei requisiti per l'eventuale accoglimento.
L'utente potrà inviare la documentazione richiesta attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, grazie ad apposita funzionalità in fase di rilascio, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame; fino a quando tali funzionalità non saranno disponibili, la documentazione potrà essere inviata alla Sede territoriale di competenza mediante PEC oppure ad una casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it che sarà istituita centralmente per tutte le Strutture e amministrata dal Direttore della Sede/Filiale o dal Responsabile dell'Agenzia.
Non appena verrà rilasciata la specifica funzione per allegare la documentazione all'interno del Visualizzatore Esiti, di cui verrà prontamente data comunicazione, tale canale diverrà preferenziale per gestire i supplementi di istruttoria.

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