Adempimenti

L’Inps ribadisce l’utilizzo dei codici in uso per i conguagli

di Michele Regina

L'Inps a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenuti alle sedi da aziende ed intermediari, con messaggio 14 maggio 2020, n. 1997, ritorna nuovamente sull'utilizzo dei codici per effettuare i conguagli nei flussi Uniemens, a valle della fruizione delle integrazioni salariali COVID_19 sia in relazione al D.L. 9/2020 che al D.L. 18/2020.
L'Istituto, con il messaggio del 27 aprile 2020, n. 1775, aveva già fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
In tale messaggio, l'Istituto precisava che le autorizzazioni rientranti nei limiti previsti per le integrazioni salariali - sia CIGO , FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali- dovevano essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("L038" - "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "L001" - "Conguaglio assegno ordinario"). Ciò in quanto rientranti nelle rispettive gestioni di afferenza.
Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre invece utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. "L048", nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. "L068", per l'assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. "L003", art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. "L005", nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. "L004"). Ciò in quanto queste partite sono a carico di apposito stanziamento statale e imputati a nuovi conti appositamente istituiti.
Per CIGO , dovuta ad interruzione CIGS sono stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. "L049", e art. 20 del D.L. n. 18/2020, cod. "L069").
L'Istituto ricorda che in relazione alla previsione normativa, l'intervento con causale "COVID-19 nazionale" non soggiace all'obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.
Questo aspetto, rispetto all'utilizzo dei codici già in uso aveva creato perplessità negli operatori con richieste di chiarimenti.
Per facilitare le aziende nell'individuazione dei codici da esporre, l'Istituto ha disposto l'invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto "Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG", e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all'interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens.
Il codice di conguaglio è visualizzabile all'interno del "Cassetto previdenziale Aziende" > "Dati complementari" accedendo all'applicazione "Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà", nell'ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.

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