Adempimenti

Compensazioni fino a un milione: soglia più alta solo per il 2020

di Giorgio Gavelli

Proprio in dirittura d’arrivo, l’estensione del limite annuale delle compensazioni da 700mila a un milione di euro perde la natura di disposizione a regime per divenire una misura eccezionale, temporalmente limitata al solo 2020. Il testo dell’articolo 147 del decreto legge 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale» del 19 maggio, precisa che il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 – che nel testo previgente era fermo da diversi anni a 700mila euro – viene innalzato per tutti i contribuenti (e non solo per i subappaltatori edili con i requisiti di cui all’articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/2006) solamente «per l’anno 2020».

Sorpresa amara, visto che il testo approvato dal Consiglio dei ministri «salvo intese» il 13 maggio e le bozze circolate fino a lunedì scorso prevedevano l’incremento del paletto «a decorrere dall’anno 2020», attribuendo, quindi, alla modifica un carattere permanente che, nel testo definitivo, non si riscontra più.

Problema di bilancio

Verosimilmente il problema, come spesso accade, è quello delle coperture, che la norma definitiva individua in 557,5 milioni di euro, attribuendola, ovviamente, al solo anno 2020. Ma questo importo ci dà la misura di quanto costi alle imprese non poter sfruttare appieno in compensazione i crediti accumulati, dovendo ricorrere alle più complesse (e spesso lente) procedure del rimborso o, addirittura, attendere sino all’anno successivo.

Facile immaginare che vi saranno pressioni per evitare di ritornare, dal 2021, al blocco fissato a 700mila euro.

Il visto di conformità

Va rammentato che la compensazione di importi così elevati necessita sempre della preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità, che scatta, tanto nel mondo dell’Iva quanto in quello delle imposte sui redditi e Irap, al di sopra dei 5milaeuro.

E se per l’Iva la presentazione della dichiarazione annuale a partire dal mese di febbraio – nonché quella dei modelli TR per ogni trimestre – consente velocemente di avere a disposizione il plafond, per i redditi e l’Irap la situazione è ben diversa, visto che la possibilità di trasmettere correttamente la dichiarazione a partire da maggio è rimasta sino ad ora una utopia. Normale, quindi, che il plafond, venga generalmente esaurito, per chi può, con il credito Iva.

Peraltro, gli importi superiori alla soglia dei 5mila euro (che, solo a questi fini, può essere elevata a 20mila euro in presenza di una valutazione Isa almeno pari a quanto fissato dai decreti sul regime premiale) necessitano anche del visto di conformità, determinando una serie di verifiche da parte del soggetto abilitato che, talvolta, dilatano ulteriormente i tempi di trasmissione della dichiarazione.

I vincoli negli appalti

Per i soggetti operanti nei settori caratterizzati da appalti e affidamenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, l’estensione si scontra anche con i forti vincoli introdotti dall’articolo 4 del decreto legge 124/2019, tuttora attivi per i versamenti che non sono stati sospesi.

I commi 1 e 8 di questa disposizione impediscono agli appaltatori/subappaltatori e agli affidatari – che non abbiano ottenuto dall’agenzia delle Entrate e rilasciato al committente il certificato di regolarità fiscale di cui al comma 5 – di effettuare la compensazione con riferimento alle ritenute di lavoro dipendente ed assimilato ed ai contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione agli addetti alle opere e servizi a cui si applica la disposizione.

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