Adempimenti

Attività post emergenza per l’Ispettorato del lavoro

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Gli ispettori del lavoro riprendono in pieno la propria attività di vigilanza, secondo le nuove linee operative dettate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 261 del 22 maggio. L'ispettorato ritiene che la graduale ripresa di tutte le attività produttive imponga un contemperamento tra l'apporto fornito al sistema di verifiche sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, coordinato dal prefetto, e le esigenze di una progressiva ma completa riattivazione della autonoma vigilanza di competenza sui luoghi di lavoro.

Quanto sopra appare logico, anche in adempimento a quanto dal ministero del Lavoro con nota del 20 aprile, secondo cui tale ripresa dovrà perseguire i fenomeni elusivi e fraudolenti mirati a fruire indebitamente degli interventi a sostegno dei lavoratori per emergenza Covid-19 e svolgere la vigilanza nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, nonché al contrasto delle esternalizzazioni illecite, con particolare riguardo ai settori che hanno subito interruzioni dei cicli produttivi.

Attese, poi, le modifiche apportate dalla legge di conversione numero 35 all'articolo 4 del Dl 19/2020, secondo cui il prefetto assicura l'esecuzione delle norme di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Asl competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro «limitatamente alle sue competenze» in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la circolare dell'Inl, sempre in materia di programmazione nel particolare settore edile, non manca di sottolineare che in occasione di verifiche congiunte con la Asl dovrà privilegiarsi la selezione di aziende per le quali risultino richieste di intervento o altri elementi di valutazione o comunque riconducibili ai settori/fenomeni indicati nella richiamata circolare ministeriale.

Operativamente l'attività di vigilanza dovrà svilupparsi nella consueta modalità integrata, ordinaria (legislazione sociale, assicurativa e previdenziale) e tecnica, cui si affiancherà costantemente anche la verifica delle misure definite in relazione al protocollo cantieri del 24 aprile scorso, in relazione al quale l'apporto fornito dall'Ispettorato alle prefetture rientra comunque nell'ambito più generale della materia del lavoro e della legislazione sociale non rilevando, sotto altro profilo, che la potestà sanzionatoria risulti attribuita, con norma speciale, ad altri organi.

In tale contesto vanno lette le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 15, del Dl 33/2020 e all'articolo 4, comma 4, del Dl 19/2020 per cui nel settore dell'edilizia, in presenza di inosservanze a prescrizioni contenute nel protocollo cantieri, finalizzate ad assicurare adeguati livelli di protezione ai lavoratori dal contagio, il personale ispettivo procederà alla sospensione del cantiere, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori e interdittivi previsti dalla legislazione vigente per le violazioni ulteriori e diverse da quelle definite in relazione alle misure anti contagio nei cantieri edili (es. protocolli d'intesa per altri settori economici, linee guida regionali) .

In tale contesto si colloca la circolare 92 di ieri, con la quale viene disposta la revisione organizzativa degli uffici territoriali dal 3 giugno, con la dismissione delle «unità di presidio» e con il conseguente ampliamento delle prestazioni con presenza negli uffici, garantite dalle misure “anti-contagio”.

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