Adempimenti

Prescrizione obbligatoria anche con reato istantaneo

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La prescrizione obbligatoria si applica non soltanto quando l'inadempienza accertata dall'ispettore può essere sanata, ma anche quando il reato sia a “condotta esaurita”, quando cioè si tratta di una tipologia di reato istantaneo.

Lo ribadisce l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 119/2020, rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti in merito ai reati accertati, anche nell'ambito della vigilanza a fini di prevenzione, in cui il trasgressore non sia più in condizioni di far cessare lo stato di antigiuridicità già perfezionatosi con la propria condotta omissiva o più propriamente commissiva.

In ogni caso, come sottolinea la circolare dell'Inl, è lo stesso articolo 15 del Dlgs 124/2004 che nel delineare il campo di intervento della prescrizione obbligatoria, disciplinata proceduralmente dal Dlgs 758/1994, ne ha operato una estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero punite soltanto con l'ammenda, individuando il campo di applicazione anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

In sintesi la “nuova” prescrizione obbligatoria opera in parallelo, come la diffida, nel senso che la prima si applica, in ogni caso, di fronte a violazioni di natura penale (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), la seconda, invece, di fronte a violazioni di natura amministrativa ma solo se l'inadempimento è sanabile.

In tale contesto, in materia di Covid-19, si inserisce la lettera della Procura della Repubblica di Oristano che, seguendo gli indirizzi già forniti da quelle di Genova e Bergamo, e riportandosi alla locuzione contenuta nell'articolo 2, comma 1, del Dl 33/2020, intravede una rilevanza, anche a livello penale, allorché tali condotte siano in violazione delle disposizioni emanate dal Governo a tutela della sicurezza sul lavoro e più segnatamente con i protocolli d'intesa.

Il legislatore ha cioè previsto che un datore di lavoro, un dirigente o lo stesso lavoratore, possano commettere un fatto che, violando una misura di sicurezza contenuta in uno dei protocolli di intesa, concretizzi un illecito di rilevanza penale in relazione al quale, secondo l'articolo 301 del Dlgs 81/2008 trova applicazione la prescrizione obbligatoria secondo le procedure dettate dall'articolo 20 e seguenti del Dlgs 758/1994.

In tal caso, opportunamente, sono state individuate alcune fattispecie contenute nel testo unico alle quali vengono fatte corrispondere le misure di sicurezza contenute nei protocolli. In particolare, l'articolo 36, comma 2, del Tu, si correla con l'obbligo di “informazione” citato nel protocollo, oppure l'articolo 63 con quello della pulizia e sanificazione dell'azienda, l'articolo 74 con l'obbligo di installare le barriere di protezione individuale.

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