Adempimenti

Autotrasporto: il modulo assenze conducente ammesso dalla Ue

di Antonella Iacopini

Tra gli ambiti di competenza dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in base al Dlgs 144/2008, rientra la vigilanza in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli che effettuano il trasporto di persone o di cose, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Ecco perché l'Inl, con la nota 27 maggio 2020, prot. n. 322, ha richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (Ottava sezione), la quale, con la sentenza 7 maggio 2020, causa n. C_96/2019 - art. 267 TFUE - Austria - CT 14130/19, si è pronunciata in merito al rapporto tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione attestante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento UE n. 165/2014), e la relativa normativa dei singoli Paesi Membri.

In particolare, la CGUE ha stabilito che l'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che non contrasta, con il divieto in esso previsto, la normativa nazionale che "imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della UE della Commissione, del 14 dicembre 2009...".
Si ricorda che, nel diritto nazionale, l'articolo 9 del D.lgs. 144/2008 prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte. L'omessa o irregolare tenuta del predetto modulo di controllo delle assenze, peraltro, implicherebbe, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9, l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del conducente. Tuttavia, la Commissione Europea, con la "COMMISSION CLARIFICATION 7" del luglio 2016, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall'articolo 9 non è più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Reg. UE 165/2014, invitando gli stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso indicate, senza, però, renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti. Orientamento confermato anche dal Ministero dell'Interno, con la circolare Prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016.
La sentenza in commento interpreta diversamente l'articolo 34, ritenendo che l'imposizione degli obblighi in materia di registrazione delle assenze può essere necessaria per garantire l'efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e, quindi, la tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori. A parere della Corte "Un'interpretazione contraria pregiudicherebbe poi gli obiettivi previsti in particolare dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti. Pertanto, una siffatta interpretazione non solo priverebbe le autorità di controllo degli Stati membri della possibilità di assicurarsi del rispetto, in particolare dei periodi di guida, di interruzione e di riposo dei suddetti conducenti, quali previsti dal regolamento n. 561/2006, in una situazione in cui i dati pertinenti non hanno potuto essere inseriti nel tachigrafo digitale, ma eventualmente potrebbe anche avallare un'omissione intenzionale della registrazione di tali dati").
Nell'ambito dell'attività di vigilanza nel settore del trasporto, quindi, l'INL richiama l'attenzione sulla corretta ricostruzione documentale dei rapporti di lavoro dei conducenti e delle loro giornate ed attività, specialmente in ordine alla documentazione integrativa utile anche al confronto con i dati del LUL.

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