Adempimenti

Tfr e Tfs ai dipendenti pubblici senza verifiche di inadempienze

di Pietro Gremigni

Nel periodo di sospensione della riscossione delle cartelle tributarie per l'emergenza sanitaria, fino al 31 agosto 2020, non vanno effettuate le verifiche di inadempienza in relazione all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto, in forma rateale o in un'unica soluzione, in scadenza di pagamento.

È ciò che ha stabilito l'Inps col messaggio 2435 del 12 giugno 2020 in merito alla norma del decreto rilancio che ha congelato le verifiche imposte dalla legge circa la regolarità dei pagamenti, contestati nelle cartelle di pagamento, ai fini dell'erogazione di qualsiasi somma superiore 5.000 euro da parte della pubblica amministrazione, Tfr e Tfs compresi.

In pratica la norma consente il pagamento sia del Tfr che del Tfs anche in presenza di notifica da parte dell'agente della riscossione di cartelle esattoriali, purché non sia stato notificato l'ordine di versamento.

Infatti le eventuali somme accantonate sulle prestazioni previdenziali in pagamento a decorrere dall'8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per la "zona rossa" situata in Lombardia e Veneto), a seguito di inadempienza, dovranno essere svincolate a favore del beneficiario della prestazione qualora alla data del 19 maggio 2020 l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento in base all'articolo 72 bis, del Dpr 602/1973.

In modo analogo, eventuali accantonamenti effettuati sui Tfs/Tfr a seguito di verifica di inadempienza eseguita anche prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020) e per i quali non sia stato notificato all'Inps l'ordine di versamento, non hanno effetto e le somme accantonate devono essere erogate al beneficiario della prestazione.

In ogni caso l'Inps, precisa il messaggio, continuerà a effettuare la verifica delle inadempienze in caso di presentazione di domanda di quantificazione online di Tfs/Tfr per la produzione della conseguente certificazione finalizzata alla cessione del credito maturato dall'iscritto.

Il meccanismo ordinario prevede infatti che, in presenza di un debito esattoriale, il lavoratore ceda la quota del suo Tfr/Tfs all'ente o all'amministrazione, corrispondente al debito, in modo quest'ultimo versi direttamente al concessionario la somma dovuta.
Tale tipologia di verifica però, precisa il messaggio dell'Inps, non comporta l'attivazione in maniera automatica dell'agenzia delle Entrate, ma è finalizzata unicamente all'acquisizione della liberatoria utile all'individuazione dell'importo effettivamente cedibile.

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