Adempimenti

Decreto semplificazioni, snellimento anche per i procedimenti amministrativi dell’Ispettorato

di Antonella Iacopini

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto semplificazioni (Dl 76/2020) interviene l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 469 del 21 luglio, per evidenziare le modifiche introdotte dall'articolo 12 alla legge 241/1990 in materia di semplificazione del procedimento amministrativo che risultano di interesse per alcune attività di competenza dell'Inl.

Tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore troviamo, infatti, la semplificazione delle procedure, il miglioramento dell'efficienza con la riduzione dei termini e l'abbattimento di costi per la pubblica amministrazione.

Nella nota l'Inl richiama gli articoli 2 (conclusione dei procedimenti amministrativi), 10 bis (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), 16 (attività consultiva), 17 bis (effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), 18 (autocertificazione) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990.

In relazione all'articolo 10 bis, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi l'accoglimento della domanda, il decreto semplificazioni è intervenuto inserendo la previsione secondo cui la comunicazione dei motivi ostativi sospende (anziché interrompe) i termini di conclusione dei procedimenti.

Il termine ricomincia quindi a decorrere – sommandosi al tempo già trascorso – dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto. Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Questa modifica, per le attività di competenza dell'Inl incide, ad esempio, sulla riduzione dei tempi di definizione del procedimento delle richieste di accesso agli atti presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990 o delle richieste di interdizione dal lavoro per i 7 mesi post partum di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del Dlgs 151/2001.

Inoltre, sempre in relazione alla procedura stabilita dall'articolo 10 bis nei procedimenti a istanza di parte, il nuovo articolo 21 octies stabilisce che la previsione secondo cui «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione proprio dell'articolo 10 bis.

Altra rilevante semplificazione è quella stabilita dal comma 3 bis dell'articolo 18 della stessa legge, introdotto dal Dl 76/2020. Quest'ultimo, infatti, in materia di autocertificazione, stabilisce che «nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». Anche in questo caso, appare evidente l'intenzione di snellire l'azione della Pa, ampliando il ricorso alle autocertificazioni in modo da ridurre i tempi per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

In chiusura, la nota ricorda che l'articolo 12 del Dl 76/2020 introduce l'obbligo per le Pa di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.

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