Adempimenti

Tassazione separata non convertibile

di Marco Strafile

L’Agenzia con la risoluzione n. 290 di ieri si è occupata della possibilità per un contribuente di optare in sede di dichiarazione dei redditi per il regime d’imposizione ordinario di somme tassate separatamente. L’istante, titolare di due assegni mensili assoggettati a tassazione separata con applicazione dell’aliquota Tfr (uno erogato dall’Inps per conto del «fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione del reddito del personale dipendente delle imprese del credito» e l’altro da una banca a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà), ha richiesto la possibilità di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l’ordinario meccanismo di imposizione progressiva al fine di fruire delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia, in base all’articolo 17, comma 3, del Tuir, ricorda come in relazione a tali tipologie reddituali non sia prevista la possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria in sede dichiarativa; saranno, infatti, gli uffici fiscali che in fase di liquidazione provvederanno a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute, ovvero faranno «concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

Pertanto, conclude l’Agenzia, il contribuente al momento della ricezione degli esiti della liquidazione dell’imposta potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale che procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta al netto delle detrazioni spettanti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

La risposta n. 290/2020 dell'agenzia delle Entrate

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