Adempimenti

Credito d’imposta: non spetta a chi vuole installare nuovi ascensori

di Gianluca Dan

L’agenzia delle Entrate con tre differenti risposte, datate 16 settembre, chiarisce alcuni dubbi sull’applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento dei posti di lavoro e del credito d’imposta per la sanificazione previsti dal decreto Rilancio.

Partendo da quest’ultimo credito, la risposta numero 363 esclude dalle spese agevolabili quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza che non possono pertanto fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 125, Dl 34/2020.

Non sappiamo quando è stata presentata la domanda ma la risposta risulta fuori tempo massimo in quanto la comunicazione delle spese agevolabili doveva essere effettuata entro il 7 settembre. L’istante, se ha indicato le spese oggetto della domanda di interpello nella comunicazione, non potrà comunque considerarle ai fini della spettanza del credito d’imposta e del relativo utilizzo. Tale fattispecie apre una problematica non regolata dal provvedimento del 10 luglio 2020 che ha disciplinato la comunicazione delle spese agevolabili in quanto, non essendo prevista una comunicazione integrativa, tutti coloro che hanno indicato spese non ammissibili hanno conseguentemente ridotto l’ammontare del credito rendendolo di fatto utilizzabile solo in misura limitata al 9,38% della spesa comunicata.

Anche la risposta numero 361 fornisce parere negativo ad un contribuente che intende agevolare l’installazione di un ascensore. Il credito d’imposta a cui ambiva è quello dell’articolo 120, Dl 34/2020 che agevola al 60% le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2 all’articolo 120 oltre che alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il dubbio dell’istante origina dalla particolare configurazione dell’immobile, dove viene svolta l’attività, collegato ai vari piani da tre ascensori che stante le prescrizioni Covid, disciplinate dal Dpcm 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione, risultano insufficienti per l’utilizzo rispettando la distanza interpersonale. L’Agenzia nega l’agevolazione sulla base del presupposto che le prescrizioni sono destinate a regolamentare l’uso degli impianti esistenti che non impongono in alcun modo l’incremento degli ascensori, al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Infine la risposta numero 362 considera agevolabili le spese edilizie per il ripristino della pavimentazione e il rifacimento dell’impianto elettrico in seguito agli interventi edili necessari per modificare il layout della struttura necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2.

Non sono invece agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l’installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né agli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza e non essendo prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività.

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