Adempimenti

Genitori, congedo Covid extra scuola in dubbio

di Barbara Massara e Matteo Prioschi

In occasione della conversione in legge del decreto 104/2020, è stata estesa la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di ricorrere allo smart working in caso di quarantena di un figlio under 14. Mentre nel decreto legge 111/2020 ciò era previsto solo a seguito di contatto verificatosi a scuola, nella versione contenuta nella legge il contatto può essersi verificato anche in altre limitate circostanze. Tuttavia, non è detto che anche l’ambito di utilizzo del congedo alternativo al lavoro agile sia stato ampliato.

Il dubbio sorge a fronte della formulazione dell’articolo 21-bis del Dl 104/2020. Al comma 1, che individua le situazioni in cui si può ricorrere allo smart working, oltre all’ipotesi di contatto avvenuto in ambito scolastico sono stati aggiunti lo svolgimento delle attività sportive di base e l’attività motoria in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi. Il comma 2 individua ulteriori ipotesi, cioè la frequentazione di lezioni musicali e linguistiche.

Secondo il comma 3 «nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2» (quindi in alternativa al lavoro agile motivato da contagio in ambito scolastico, sportivo o musicale) uno dei due genitori può astenersi dal lavoro per la quarantena del figlio «disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl...a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico».

Quindi all’inizio il comma 3 fa riferimento alle occasioni di contagio “ampliate” dei commi 1 e 2, ma poi chiude affermando che la quarantena deve essere disposta per contatto verificatosi a scuola.

Una lettura “logica” della norma porterebbe a concludere che il congedo indennizzato al 50% della retribuzione sia utilizzabile anche in caso di contatto in ambito sportivo, “musicale” o “linguistico” e che si tratti di un problema formale legato alla trasposizione e contestuale modifica dell’articolo 5 del Dl 111/2020 nell’attuale 21-bis del Dl 104/2020 convertito. Tuttavia il fatto che non sia stato incrementato il budget (50 milioni di euro) a copertura della misura, porta a non escludere che il periodo di assenza indennizzato sia fruibile solo per contagio avvenuto in ambito scolastico. Un dubbio che probabilmente verrà risolto dall’Inps tramite circolare contenente le istruzioni per la fruizione del congedo.

Istruzioni già fornite per il congedo “prima versione”, quella del Dl 111/2020, con cui l’istituto di previdenza ha precisato che il relativo trattamento economico è riconosciuti per i soli giorni lavorativi. Spiega l’istituto che questa interpretazione restrittiva, che esclude dall’indennizzo i giorni non lavorativi, discende dal tenore letterale del comma 4 dell’attuale articolo 21-bis del Dl 104/2020 in base al quale l’indennità al 50% è riconosciuta «in luogo della retribuzione».

Pertanto da questo punto di vista il congedo Covid per quarantena differisce dall’ex congedo Covid introdotto dall’articolo 23 del Dl 18/2020 (per chiusura delle scuole) che, al pari di quello parentale e delle altre prestazioni di maternità, era riconosciuto per tutti i giorni di calendario.

Il congedo per quarantena, invece, secondo la precisazione Inps, sarà indennizzato dall’istituto in luogo della retribuzione solo per i giorni lavorativi, dovendo intendere con questi ultimi quelli dal lunedì al sabato, anche per coloro che hanno un orario distribuito su 5 giorni alla settimana. Saranno invece esclusi dal trattamento le domeniche e i giorni festivi.

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