Adempimenti

Appalti labour intensive, verifiche sulle ritenute limitate agli aspetti fiscali

di Antonella Iacopini

Le violazioni degli obblighi posti a carico dei committenti di appalti cosiddetti "labour intensive", ai sensi dell'articolo 17 bis del Dlgs n. 241/1997, introdotto dall'articolo 4 del Dl n. 124/2019, non possono essere ascritte tra le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, pertanto l'Ispettorato del lavoro non è competente al loro accertamento e a ricevere rapporti in base agli articoli 17 e ss. della legge n. 689/1981. Al contrario, la sanzione da irrogare al committente deve essere assoggettata alla procedura di cui al Dlgs n. 472/1997, in tema di sanzioni amministrative in materia tributaria.
Questo il chiarimento (protocollo n. 1037 del 25 novembre 2020) della Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Inl circa il campo di applicazione dell'articolo 17-bis.
Tale ultima disposizione prevede una serie di obblighi a carico del committente a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto cosiddetti "labour intensive", relativi a una o più opere, o uno o più servizi, di importo annuo complessivo superiore a 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera dell'impresa appaltatrice presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, o a esso riconducibili in qualunque forma. In questi casi, il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Nel caso in cui l'impresa appaltatrice o affidataria, ovvero le imprese subappaltatrici, non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni richieste o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa (comma 3).

Di fatto, il committente viene coinvolto nei sistemi di controllo per contrastare il fenomeno dell'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante l'indebita compensazione, sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ove non provveda, il committente va incontro a una sanzione pari a quella irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. Detta sanzione non è dovuta «quando l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo».

Tanto premesso, posto che l'illecito si realizza solo all'esito della predetta ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale, la sanzione, connessa a obblighi diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata alla disciplina dettata dal Dlgs n. 472/1997.

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