Adempimenti

Domanda entro il 18 dicembre per le indennità del Dl Ristori

di Mauro Marrucci

Con la circolare 137 del 26 novembre 2020, l'Inps ha fornito istruzioni in merito alla corresponsione delle indennità – d'importo una tantum pari a 1000 euro - previste dall'articolo 15 del Dl 137/2020 (decreto Ristori 1), in continuità con le analoghe misure del Dl 104/2020 (decreto Agosto), a favore di determinate categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Alle condizioni previste dall'articolo 15 del decreto Rilancio, come meglio analiticamente precisate dall'Istituto con la circolare 137/2020, sono titolati a beneficiare della provvidenza soltanto alcune tipologie di lavoratori e, in particolare:
- stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- con contratto di lavoro intermittente;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- operanti nel settore dello spettacolo;
- con contratto a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

I dipendenti che hanno già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva, in base al Dl 104/2020, non devono presentare una nuova domanda per l'indennità del Dl 137/2020 in quanto la stessa verrà automaticamente erogata dall'Inps secondo le modalità già indicate dai medesimi destinatari, mediante le quali è stato effettuato il precedente pagamento da parte dell'istituto.

La domanda dovrà invece essere presentata, dai lavoratori che non siano già stati fruitori dell'indennità del decreto Agosto, in modalità telematica all'Inps mediante i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul sito internet dell'istituto: Pin Inps; Spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi. L'ente previdenziale ha comunicato che le provvidenze potranno altresì essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile.

La circolare 137/2020, tenuto conto del parere ministeriale in merito, precisa che il termine per la presentazione della domanda, fissato dall'articolo 15, comma 7, del Dl 137/2020, nella data del 30 novembre 2020, non ha natura decadenziale. Per tale ragione, e al fine ulteriore di consentire un adeguato tempo all'utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e permettere contemporaneamente all'istituto di procedere al pagamento delle prestazioni entro la fine dell'anno corrente, le istanze posso essere presentate entro il 18 dicembre.

Le richiamate misure non sono cumulabili né tra loro né con la Naspi, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 il cui monitoraggio è demandato all'Inps.

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