Adempimenti

Diffida accertativa: l’Ispettorato risponde alle Faq

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 326 del 23 febbraio 2021, fornisce ulteriori indicazioni agli uffici territoriali in merito all'iter di gestione degli eventuali ricorsi presentati avverso la diffida accertativa adottata ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 124/2004, così come riscritto dall'articolo 12 bis del Dl 76/2020. La nota, oltre a proporre un modello di decisione per definire i ricorsi presentati, presenta anche utili chiarimenti operativi sulle fasi successive all'adozione del provvedimento di diffida.

Più complesse, in materia, potrebbero essere le ipotesi riguardanti più soggetti destinatari del provvedimento (datore di lavoro e obbligati in solido), con possibilità per gli stessi di esperire diverse azioni di tutela. Nel modello proposto si è inteso, quindi, dare indicazione in ordine alle conseguenze dei differenti esiti del ricorso per l'eventualità in cui siano coinvolti, per l'appunto, anche obbligati solidali.

Relativamente alle modalità di notifica della decisione sul ricorso, presentato nei confronti della diffida accertativa, l'Ispettorato spiega come la stessa debba essere comunicata sia al lavoratore, sia ai ricorrenti, nonché ai soggetti obbligati, anche se rimasti inerti, qualora la decisione assunta abbia effetti anche nei loro confronti. Infatti, se il ricorso ha ad oggetto i presupposti di legittimità del provvedimento adottato, anche se presentato da una sola delle parti, potrebbe avere effetti sulla posizione di tutti o di alcuni degli altri soggetti obbligati, salvo che questi non paghino o non raggiungano un accordo in sede di conciliazione. In tale ipotesi, peraltro, nella decisione del ricorso dovrà essere dettagliato nei confronti di quali parti si produrranno gli effetti.

Uno degli aspetti su cui la nota si sofferma riguarda le possibili interferenze tra il ricorso al direttore dell'Itl competente avverso la diffida accertativa e il ricorso, ex articolo 17 del Dlgs 124/2004, al Comitato per i rapporti di lavoro avverso il verbale unico di accertamento e notificazione, nell'ipotesi in cui i crediti oggetto di diffida originino da un verbale che abbia a oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro. In tal caso, per l'Inl, è auspicabile dare precedenza alla decisione del Comitato, sospendendo il procedimento relativo al ricorso sulla diffida, purché, evidentemente, si abbia tempestiva conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale unico.

Altra questione affrontata è la possibilità per il lavoratore di chiedere all'ufficio e ottenere copia del ricorso (la notifica del ricorso al lavoratore da parte del ricorrente, seppur prevista dalla norma, non è condizione di improcedibilità) e/o del relativo provvedimento di diffida accertativa, con l'avvertenza che quest'ultimo non costituisce ancora titolo esecutivo, in quanto l'esecutività è sospesa in ragione della presentazione del ricorso.

Sempre rispetto al lavoratore, la nota evidenzia come, in tutte le ipotesi di rigetto o di inammissibilità del ricorso, per le quali la decisione già reca la dichiarazione di esecutività della diffida accertativa, la notifica della stessa al lavoratore assolve a tutti gli oneri di comunicazione senza necessità di redigere ulteriori atti.

L'Ispettorato sottolinea, altresì, quanto già detto nella circolare 6/2020 circa l'assenza, in sede di istruttoria del ricorso, di un contraddittorio tra il datore di lavoro e il lavoratore che comporta l'assunzione della decisione esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell'Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro. In altre parole, i fatti sopravvenuti all'accertamento, nelle more della decisione del ricorso, non potranno essere valutati.

Quanto, invece, alla conciliazione monocratica richiesta a seguito della diffida accertativa, l'Inl chiarisce che la stessa potrà avere a oggetto unicamente gli aspetti retributivi, mentre non potrà avere effetti sull'imponibile contributivo, calcolato sull'importo originario della diffida accertativa.

Infine, qualora nell'ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Ispettorato afferma che gli importi da indicare nel provvedimento di diffida accertativa sono da quantificarsi sulla base del Ccnl del datore di lavoro effettivo. Di contro, l'Inps potrà rideterminare gli imponibili contributivi sulla base del Ccnl del committente (circolare Inl 10/2018)

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