Rapporti di lavoro

Niente assunzioni obbligatorie con l'esodo «Fornero»

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


L'obbligo di assumere soggetti diversamente abili è sospeso nelle aziende in cui si realizza l'esodo anticipato dei lavoratori anziani previsto dalla legge Fornero. Lo ha precisato il ministero del Lavoro con la circolare 22/2014 del 24 settembre.


I tecnici ministeriali compiono un'attenta e interessante disamina dell'articolo 3, comma 5, della legge 68/1999, che offre la possibilità di sospendere gli obblighi occupazionali nei riguardi dei lavoratori diversamente abili. Nel documento il ministero giunge alla conclusione che si può prevedere un'estensione del contesto applicativo.


La disposizione, nella sua formulazione letterale – si legge nel documento – appare destinata solo alle imprese che sono in stato di crisi, di riorganizzazione o di ristrutturazione e che per questo ricorrono alla Cigs, nonché a quelle che hanno attivato una procedura di mobilità. Tuttavia, continua la nota, non si può non evidenziare come, nel tempo, tale norma sia stata estesa per analogia ad altre situazioni quali, per esempio, i casi di intervento dei fondi di solidarietà del settore creditizio.


Questo induce a ritenere che la sospensiva potrà operare anche nelle ipotesi di intervento degli altri fondi di solidarietà di settore, incluso quello residuale, previsti dalla riforma Fornero. Inoltre, sottolinea il ministero, va dato conto dell'inserimento, tra i potenziali beneficiari della sospensiva, anche dei datori di lavoro che ricorrono alla Cig in deroga e ai contratti di solidarietà di tipo B (legge 236/1993).


Vale la pena ricordare che l'esodo dei lavoratori anziani (articolo 4 commi da 1 a 7 della legge 92/2012) è finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di lavoratori (a cui mancano 4 anni per andare in pensione), dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, evitando il ricorso a procedure di licenziamento. Il meccanismo prevede un coinvolgimento triangolare (azienda-Inps-lavoratori). Il datore di lavoro sostiene tutti gli oneri connessi all'operazione, che permettono al lavoratore, il cui rapporto cessa anticipatamente, di percepire un trattamento chiamato isopensione e di continuare a maturare anzianità ai fini pensionistici grazie alla contribuzione correlata versata dall'azienda.


La sospensione degli obblighi occupazionali opera nelle sole province in cui è in corso l'esodo. L'azienda può sospendere le assunzioni obbligatorie per un periodo pari alla durata dei trattamenti. La facilitazione riguarda anche l'obbligo di assunzione delle altre categorie protette indicate al comma 2 dell'articolo 18 della legge 68/1999. Resta, in ogni caso, l'obbligo di trasmissione del prospetto informativo.

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