Recesso al termine dell’apprendistato e matrimonio
Il ministero del Lavoro, nella nota 14 giugno 2012, n.16, ha precisato che eventuali cause di nullità del licenziamento, tra le quali viene esplicitamente citato il matrimonio (come pure lo stato di gravidanza e così via) “trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato ….. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2, co. 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011. In tal caso il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c. - richiesto dal citato art. 2, comma 1, lett. m), e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto - non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati”. A conforto di tale tesi valgono sia la natura di contratto a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato (art. 1 del D.Lgs. n. 167/2011), sia il fatto che la disciplina di tutela del matrimonio (art. 35 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), non prevede alcuna eccezione per l’apprendistato. Un eventuale recesso nell’ipotesi di cui in oggetto sarebbe quindi sanzionato con la reintegrazione più un risarcimento minimo pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione. Infine, non risulta alcuna sentenza utile a sostenere una tesi differente.
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