Rapporti di lavoro

La titolarità di un’agenzia di viaggio non dà accesso all’attività di agente di commercio

di Rossella Quintavalle

Con parere del 1° febbraio 2016, protocollato 24893, il ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che la qualifica di titolare di un'agenzia di viaggio con direttore tecnico, se pur esercitata da due anni, non integra il requisito richiesto per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

All'articolo 5 della legge che regola la relativa disciplina, la 204/1985, sono elencati i requisiti che deve possedere l'aspirante agente: non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Ed è proprio il requisito richiesto al punto 2 che non verrebbe rispettato in caso di esercizio pregresso in attività di agenzia di viaggi. Il ministero a tal proposito afferma, come più volte chiarito, che sebbene l'attività di vendita di beni e servizi sia una delle caratteristiche richieste dalla norma relativamente a un'attività esercitata in precedenza, la tipologia dei servizi offerti da un'agenzia di viaggi, come anche quella di un tour operator, è più assimilabile a una particolare forma di intermediazione, anche se non rientrante nelle norme previste dalla legge 39/1989 concernente la disciplina della professione di mediatore.

Tale attività, pertanto, non può essere considerata valida al fine del riconoscimento professionale quale agente di commercio, in quanto non si esplica in una vendita diretta di un servizio ma, più che altro, in produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, e inquadrabile per questo nel settore del turismo.

Già in precedenza, con la circolare 3092 emanata il 10 dicembre 1985, era stato chiarito che «deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria».

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